Le relazioni sindacali alla Nutella

 Soddisfatta la Fai Cisl dei risultati dell’indagine condotta per Monster.it dall’osservatorio di Employer Branding Positioning Survey (Epbs) in collaborazione con Anthea Consulting; in effetti, secondo i risultati dell’indagine la Ferrero è l’azienda italiana in cui la maggioranza degli italiani desidera di andare a lavorare grazie all’attenzione particolarmente rivolta allo schema di relazioni industriali costruito, e fortemente voluto, dall’Ammnistrazione dell’azienda.

La Fai Cisl ha voluto esprimere la sua soddisfazione

Non è tanto la bontà della celebre crema di nocciole quanto il modello di relazioni industriali costruito alla Ferrero negli ultimi trent’anni a rendere l’azienda il posto di lavoro più ambito per gli italiani di tutte le età

La Fai Cisl ricorda che, grazie soprattutto alle ottime relazioni industriali, negli ultimi trent’anni, non c’è stata un’ora di cassintegrazione, che l’azienda è passata indenne dalla crisi, che ha molti lavoratori a tempo indeterminato e che continua a fare assunzioni soprattutto tra i giovani attraverso l’apprendistato professionalizzante.

Governo, proroghe a termini in scadenza per il Ministero del Lavoro

 Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, il DPCM 25 marzo 2011 con il quale vengono disposte proroghe, al 31 dicembre 2011 rispetto ai termini già scaduti del 31 marzo 2011, a termini riguardanti disposizioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L’attuale periodo economico è davvero difficile tanto che il Consiglio dei Ministri ha deciso di prorogare alcune garanzie sociali che scadevano il 31 marzo 2011.

In effetti, il provvedimento intende disporre un ulteriore termine  su diverse materie, in particolare il Consiglio dei Ministri interviene nella materia che disciplina il lavoro occasionale di tipo accessorio. La decisione del provvedimento nasce dalla necessità di continuare ad assicurare, per tutto l’anno 2011, in ragione della particolare congiuntura economica, l’insieme degli interventi volti a sostenere il reddito e a garantire l’occupazione regolar così come prevede la fonte normativa all’articolo 70 comma 1 e 1-bis del decreto 10 settembre 2003 n. 276.

In arrivo le Linee Guida ISO 26000 sulla responsabilità sociale

Lo scorso novembre l’ISO, International Standards Organization, ha pubblicato le Linee Guida Iso 26000 sulla responsabilità sociale ed è ora disponibile presso l’Uni, l’ente normativo italiano, che ne cura la diffusione nel nostro Paese.

In un comunicato la segretaria generale della dell’ITUC-CSI, Sharan Burrow, ha voluto esprimere viva soddisfazione per l’importante conclusione che pone il lavoro e i suoi diritti al centro di ogni iniziativa utilitaristica.

Sharan Burrow è dal maggio del 2000 la seconda donna ad essere eletta presidente del Consiglio australiano dei sindacati (ACTU) ed è, al momento,  membro del Consiglio di amministrazione dell’ILO e dal 25 giugno dell’anno scorso ricopre il suolo di segretario generale dell’ITUC.

L’ILO, l’Organizzazione Internazionale del Lavoro, ha voluto esprimere soddisfazione e apprezzamento per questo importante risultato.

In effetti, secondo l’agenzia delle Nazioni Unite, la norma risulta conforme alle convenzioni dell’Oil.

Cassa integrazione in deroga, accordo alla regione Marche

Emessa la nuova guida procedurale per l’applicazione per l’anno 2011 della cassa integrazione e la mobilità in deroga.

La nuova procedura, valevole dal mese di gennaio del 2011, prevede la possibilità per le aziende, di qualsiasi settore produttivo, di presentare istanza di cassa integrazione che risultano escluse dall’utilizzo degli strumenti ordinari di sostegno al reddito dei lavoratori.

In particolare, il documento prevede la copertura per le aziende artigiane, a prescindere dal numero dei dipendenti, ivi comprese quelle rientranti nella fattispecie prevista dall’articolo 12 della legge 223/91 nel caso in cui l’azienda committente non abbia fatto ricorso alla CIGS.

Apprendistato, la Corte Costituzionale censura la regione Abruzzo

La Corte Costituzionale con sentenza n. 334 del 15 novembre 2010 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 25, commi 1 e 2, e 28, comma 1, della legge della Regione Abruzzo del 4 dicembre 2009 n. 30 che disciplina l’apprendistato.

La regione Abruzzo, nel suo provvedimento legislativo, ha definito che l’attività di formazione formale esterna all’impresa, correlata all’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere d’istruzione e formazione, è riservata ai giovani ed agli adolescenti che abbiano compiuto i quindici anni di età e che non siano in possesso di una qualifica professionale.

L’attività di formazione è finalizzata all’acquisizione delle competenze di base previste dagli standard formativi regionali dei percorsi di qualifica professionale ai sensi della normativa vigente.

Collegato lavoro, presto le deleghe al governo

Dal Collegato Lavoro in arrivo le deleghe al governo per il passaggio definitivo di alcune disposizioni.

In effetti, per la nuova norma di legge si prevede una revisione della disciplina dei lavori usuranti così come stabilisce l’articolo 1, già prevista dalla legge n. 247 del 2007.

Infatti, secondo le disposizioni contenute nel collegato, il governo dovrà emanare, entro tre mesi, i relativi decreti legislativi al fine di definire i criteri applicabili.

Secondo le attuali disposizioni, è possibile ottenere, a domanda dal 1 gennaio del 2008, una riduzione di tre anni sull’età minima per il pensionamento di anzianità con almeno 35 anni di contribuzione versati e un’età anagrafica minima di 57 anni.

Apprendistato, intesa fra Ministero del lavoro e regione Lombardia

Nei giorni scorsi il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero dell’Istruzione e la Regione Lombardia hanno sottoscritto un’intesa che permetterà agli studenti lombardi di 16 anni di ottenere un titolo di studio attraverso un contratto di apprendistato di primo livello, per adempiere al diritto dovere di istruzione e formazione.

Questo è il primo accordo siglato in Italia tra il presidente della regione Lombardia Roberto Formigoni insieme all’assessore regionale competente per materia Gianni Rossoni e i ministri dell’istruzione Mariastella Gelmini e del lavoro Maurizio Sacconi.

L’accordo rende operativo l’articolo 48 del decreto legislativo 276/03 (apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione).

I contratti per lavorare nel turismo: l’apprendistato

Il Ministero del Lavoro, attraverso la circolare n. 34 del 29 settembre del 2010, ha posto in evidenza le diverse forme di rapporto di lavoro esistenti ed ammissibili in questo particolare settore.

In effetti, il settore turistico, per la sua estrema variabilità in relazione anche alle diverse esigenze locali, ha la necessità di ricorrere ad una modalità organizzativa estremamente flessibile: basti pensare alla stagionalità del settore.

In base a questa esigenza esitono differenti forme contrattuali ammesse: si parte dall’apprendistato per arrivare al lavoro intermittente, si segue il lavoro occasionale accessorio senza trascurare il lavoro a tempo determinato.

Il settore turistico ha l’esigenza di conciliare i cicli stagionali con le diverse forma di collaborazione. A questo proposito, il contratto di apprendistato può essere tranquillamente utilizzato poiché si riesce a conciliare la necessità formativa con la flessibilità.

La tutela degli infortuni sul lavoro in Europa, la Germania

In Germania si inizia a parlare di tutela dei lavoratori sin dal 1884. In effetti, è uno dei primi Paesi al mondo che sente la necessità di tutelare i lavoratori tanto da farne un’esigenza primaria con un sistema capillare di assicurazione contro gli infortuni.

Nei tre grandi settori industriali – agricoltura , servizi e industria- l’assicurazione è gestita da diversi organismi di diritto pubblico.

La reale gestione di questi organismi è assicurata da un consiglio di amministrazione in cui siedono i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori.

La valorizzazione dei Centri per l’Impiego

Lo scorso 27 luglio è stato siglato un Protocollo d’Intesa tra il Ministro del Lavoro Maurizio Sacconi e dal Presidente dell’UPI – Unione delle Province d’Italia – Giuseppe Castiglione.

Il Protocollo d’Intesa prevede il potenziamento e la valorizzazione dei Centri per l’Impiego delle Province puntando sulla qualità dei servizi affinchè possano dare risposte precise a quanti hanno la necessità di richiedere un appropriato supporto.

Secondo l’accordo siglato, il Protocollo d’Intesa prevede la definizione di standard di qualità in grado di assicurare su tutto il territorio nazionale il miglioramento dei servizi per il lavoro e l’impiego.

Il lavoro dei minorenni, criteri fondanti

La legge di riferimento che si occupa di disciplinare il lavoro dei minorenni è la n. 977/67 modificata successivamente dal decreto n. 345/99.

Stando a quanto affermato dal legislatore, la tutela prevista dalla legge si applica ai minori dei diciotto anni che hanno un rapporto o un contratto di lavoro, anche speciale, disciplinato dalle norme legislative.

Il legislatore ha inteso chiarire gli ambiti di applicazione; in effetti, è identificato il bambino, ossia il minore che non ha ancora compiuto 15 anni di età o che è ancora soggetto all’obbligo scolastico, l’adolescente, ovvero il minore di età compresa tra i 15 e i 18 anni di età e che non è più soggetto all’obbligo scolastico.

Come diventare muratore

 La professione del muratore è fondamentale per la realizzazione, la  manutenzione ed il restauro di opere edili. I muratori si occupano anche della costruzione di strade, di condotte di alimentazione ( di gas, acqua o telecomunicazioni) o di evacuazione.

  • La professione del muratore è polivalente, soprattutto dal momento che svolge varie mansioni, tra cui:
  • Prevedere e pianificare le diverse fasi del lavoro.
  • Edificare gli elementi costruttivi in cemento armato, realizzando le relative armature.
  • Eseguire i lavori di modinatura in base  a quanto deciso dal progettista.
  • Delimitare l’area di cantiere, installare i macchinari e le attrezzature delle aree di lavoro.
  • Posare in opera elementi prefabbricati, come ad esempio solette, scale, pilastri o singoli elementi finiti come caminetti,  o davanzali.
  • Realizzare lavori di finitura quali l’intonacatura di pareti e di soffitti.
  • Costruire muri sovrapponendo un mattone o una pietra dopo l’altra, tagliare su misura mattoni e pezzi preformati per costruire pareti o archiProvvedere all’approvigionamento del cantiere.

Il diritto alle ferie per gli apprendisti e i detenuti

Le ferie è un diritto sancito e ribadito da diverse disposizioni di legge. Esistono particolari categorie di lavoratori che per la loro particolare posizione sociale godono di disposizioni differenti.

Per l’apprendista maggiorenne valgono, in base all’articolo 2 del decreto n. 66/2003, le regole generali in uso per tutti gli altri lavoratori: in pratica quattro settimane annue minime di cui due differibili ai diciotto mesi successivi.

Per gli altri apprendisti occorre riferirsi alla disciplina prevista in maniera specifica per gli adolescenti e bambini. Per questa particolare normativa bisogna considerare l’articolo 23 della legge n. 977/1967, l’articolo 2 del decreto n. 345/1999, l’articolo 14 della legge n. 25/1955 e l’articolo 18 del DPR n. 1668/1956, precisando che si può affermare che, per i minori di sedici anni, il periodo di ferie retribuite non può essere inferiore a 30 giorni di calendario.