Il lavoratore e la formazione

Il Legislatore ha introdotto con la legge  n. 53/2000, meglio conosciuta come legge sui congedi parentali, l’istituto del congedo per la formazione come un valido strumento per la crescita professionale e culturale dei lavoratori.

La legge ha apportato sostanziali modifiche sul diritto alla formazione estendendo le tutele e le possibilità già previste. Infatti, restano immutate le disposizioni previste relative al diritto allo studio così come sono poste in evidenza nell’articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, meglio conosciuto come lo Statuto dei lavoratori.

Funzione Pubblica, la riforma Brunetta è direttamente esecutiva

Il mese scorso avevamo dato evidenza della decisione del Tribunale di Torino in merito ad un ricorso presentato dalle organizzazioni sindacali contro l’Inps per la presunta violazione dell’articolo 28 della legge 300/1970, lo statuto dei lavoratori.

Infatti, il Tribunale di Torino aveva accolto il ricorso delle organizzazioni sindacali poiché il dirigente della sede regionale del Piemonte dell’istituto previdenziale aveva disposto unilateralmente modifiche sull’organizzazione e sulla gestione della banca ore smentendo alcune regole del vecchio contratto collettivo e giustificando il suo operato facendo riferimento al decreto legislativo n. 150/2009.

L’Articolo 18 e il Collegato Lavoro

 

Mentre la Camera ha approvato il nuovo Collegato Lavoro da più parti ritornano in vigore le osservazioni sull’eventuale modifica dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori che, secondo alcuni, sarebbe in sostanza aggirato.

La Cisl, seconda organizzazione sindacale in Italia, ha però fatto presente che il tema della riforma del processo del lavoro è una esigenza sentita da tutte le parti al fine di evitare, o almeno limitare il crescente accumulo dei contenziosi in tema di lavoro nelle sedi giudiziarie italiane.

La Cisl ha sempre ribadito, attraverso comunicati e osservazioni ufficiali, che occorre che si mantenga, sull’impianto originario del disegno di legge, immutate alcuni principi indispensabili e inderogabili.

Così, è necessario che la conciliazione e l’arbitrato sono un percorso parallelo a quello giudiziario che rimane pienamente agibile e disponibile e la scelta tra i due canali è volontaria per ogni lavoratore.

Collegato lavoro, approvato dalla Camera

Nella seduta del 29 aprile 2010 la Camera ha approvato il nuovo testo del Collegato Lavoro (C1441-quater-E) e, a questo punto, il testo passerà al Senato per la discussione e l’eventuale, anche se è scontata, approvazione.

Rispetto al testo presentato in aula è stato approvato un emendamento che modifica il terzo periodo del comma 9 dell’articolo 31 (conciliazione ed arbitrato): forse l’aspetto più controverso della legge.

Secondo il testo, in relazione alle materie di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile, le parti contrattuali possono pattuire clausole compromissorie di cui all’articolo 808 del codice di procedura civile che rinviano alle modalità di espletamento dell’arbitrato di cui agli articoli 412 e 412-quater del codice di procedura civile, solo ove ciò sia previsto da accordi inter-confederali o contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il sindacato nelle multinazionali

La direttiva comunitaria n. 45 del 1994 ha previsto, per le imprese ed i gruppi di imprese di dimensioni comunitarie, dei sistemi di confronto e di informazione al fine di tutelare i lavoratori secondo modalità rinviate alla contrattazione collettiva o, in caso di assenza, fissate da una disciplina suppletiva contenuta dalla direttiva stessa.

A questo scopo la direttiva istituisce i comitati aziendali europei (CAE), i quali sono soggetti di informazione e consultazione per le imprese transnazionali e rivestono un importante strumento per la rappresentanza dei lavoratori nelle imprese di dimensioni comunitarie, ancor di più nell’attuale scenario di crisi e di cambiamenti sociali ed economici in atto.

La direttiva n. 45, attuata con il decreto n. 74/2002, è stata poi modificata dalla Direttiva 2009/38CE, approvata nel mese di maggio dello scorso anno.

Lavoratore disabile e il contratto a tempo determinato

La legge n. 68/1999 disciplina il rapporto di lavoro dei disabili assunti secondo l’istituto dell’obbligatorietà.

La predetta legge richiama le parti ad una corretta procedura del collocamento mirato.

Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso opportune analisi, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.

Congedi parentali, in arrivo nuova direttiva europea

Il 18 marzo scorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il testo della nuova Direttiva europea sui congedi parentali (Direttiva n. 2010/18/EU dell’8/3/2010).

La nuova direttiva intende migliorare la legislazione comunitaria vigente in tema di protezione della maternità e congedo parentale.

Non solo, la Commissione suggerisce di valutare la possibilità di introdurre nuove forme di congedo per ragioni familiari, quali il congedo di paternità, il congedo in caso di adozione e il congedo per cure prestate ai familiari.

La Direttiva stabilisce che il congedo parentale è concesso per un periodo minimo di quattro mesi e, per promuovere la parità di opportunità e di trattamento tra uomini e donne, andrebbe previsto, in linea di principio, in forma non trasferibile.

Il contratto di lavoro intermittente

Il contratto di  lavoro intermittente, noto anche come lavoro a chiamata, è un particolare contratto di lavoro che pone il lavoratore a disposizione delle esigenze tecnico organizzative del datore di lavoro che decide liberamente se, e quando, utilizzarlo attraverso una chiamata, nei limiti espressi all’articolo 34 del decreto n. 276/2003.

In sostanza, il lavoratore svolge determinate prestazioni in modo discontinuo e, rispetto ad un contratto di lavoro di tipo subordinato, non esiste la predeterminazione della quantità della prestazione lavorativa.

La cassa integrazione nel settore editoriale

Le aziende del settore oggi possono utilizzare due importanti novità.

Da una parte, il più importante istituto previdenziale italiano ha deciso di anticipare i pagamenti; infatti, l’ Inps, attraverso il messaggio n. 29223, ora ha stabilito di anticipare direttamente la Cassa integrazione guadagni ordinaria all’impresa che si trova in una situazione di crisi aziendale.

Certamente la crisi non risparmia nemmeno le aziende editoriali che, per loro natura, sono realtà produttive non di grandi dimensioni e che si ritrovano, in modo particolare in questo ultimo periodo, con poca disponibilità di denaro.

Dall’altra, grazie al decreto n. 47385 dell’8 ottobre 2009, il governo ha deciso di fornire ulteriori mezzi alle aziende in crisi del settore.

Composizione delle liste di mobilità

 Le liste di mobilità sono degli speciali elenchi, così come prevede la legge n. 223/91, in cui trovano posto i lavoratori licenziati in attesa di un nuovo impiego.

Non tutti però possono entrare in queste liste. In effetti, le attuali disposizioni legislative consentono ai lavoratori licenziati con procedure collettive in aziende con oltre 15 dipendenti nei casi di cessazione, trasformazione o riduzione di attività o di lavoro di di poter usufruire di questo importante istituto di enorme rilevanza sociale.

Accanto alle procedure di licenziamento collettive, il Legislatore ha esteso questa possibilità anche ai lavoratori licenziati individualmente, per le stesse motivazioni, dalle imprese che abbiano in forza anche meno di 15 dipendenti.

L’orario di lavoro in un cantiere edile

In un precedente articolo avevamo dato evidenza della giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione, sezione lavoro, n. 5775 del 11 aprile 2003 e n. 5701 del 22 marzo 2004) in fatto di orario di lavoro.

Secondo la giurisprudenza il tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell’attività lavorativa vera e propria allorché sia funzionale rispetto alla prestazione. Inoltre, ha spiegato che sussiste il carattere di funzionalità nel caso in cui il lavoratore dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, sia poi di volta in volta inviato in diverse località per svolgervi la sua prestazione lavorativa.

La responsabilità del lavoratore e il diritto di rivalsa

Il datore di lavoro è responsabile delle attività dei propri dipendenti durante lo svolgimento delle loro mansioni ad eccezione degli eventuali illeciti nelle attività che ricadono nelle attività extra lavorative.

Il lavoratore ha la capacità di incidere sulla sfera giuridica del datore di lavoro per la responsabilità extracontrattuale e contrattuale, in questa caso, in base all’articolo 1228 del codice civile, nell’adempimento di obbligazioni risponde dei fatti dolosi o colposi.

Il datore di lavoro in caso sia costretto a risarcire un terzo a causa di un comportamento illecito di un lavoratore può rivalersi sul dipendente solo se esiste un inadempimento del rapporto di lavoro.

La responsabilità del lavoratore

Questo è un importante aspetto che occorre tenere in considerazione: il lavoratore è responsabile per gli illeciti civili o penali commessi nello svolgimento delle sue mansioni.

Occorre dividere i due aspetti. Per prima cosa occorre ricordare che la responsabilità penale è personale, o almeno così prevede il nostro ordinamento. In questo caso il datore di lavoro non è responsabile degli illeciti commessi a meno che esistono elementi tali da ritenere il suo concorso.

Il datore di lavoro per non concorrere nel reato può decidere di delegare le attività ad una persona preposta, ad esempio un dirigente. In questo caso, il dipendente così individuato è dotato dei necessari poteri, mediante un’apposita delega, tali da escludere il datore di lavoro.

Intesa sull’arbitrato tra le Parti Sociali e il Ministero del Lavoro

Siglata dalle parti sociali una dichiarazione comune sull’arbitrato introdotto dal recente collegato al lavoro, un provvedimento che ha sollevato inevitabilmente diverse polemiche e dubbi interpretativi.

Di sicuro l’arbitrato è un vero strumento alternativo al giudice nelle controversie di lavoro, ma per evitare abusi è necessario definire delle linee d’azione comuni.

Ricordiamo, infatti, che il comma 9 del collegato al lavoro stabilisce che, in   relazione alle materie di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile, le parti contrattuali possono pattuire clausole compromissorie di cui all’articolo 808 del codice di procedura civile che rinviano alle modalità di espletamento dell’arbitrato di cui agli articoli 412 e 412-quater del codice di procedura civile.