Padova, concorso per 4 Operatori Socio Sanitari

 L’Azienda U.L.S.S. n.15 «Alta Padovana» di Cittadella (Padova) ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, volto alla copertura, a tempo indeterminato, di 4 posti di Operatore Socio Sanitario cat. B, riservato alle persone disabili di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999 n. 68. Per poter inoltrare la domanda di partecipazione al concorso è necessario che i candidati, al momento della scadenza del bando, siano in possesso dei requisiti seguenti:

attestato di qualifica di Operatore socio sanitario o titolo equipollente (nel bando i dettagli)

– cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione europea

– idoneità fisica specifica al lavoro messo a concorso

– età superiore ai 18 anni

– appartenenza ad una delle categorie protette (art. 1 Legge n. 68 del 1999)

– iscrizione nell’elenco delle categorie protette

Padova, concorso per 15 Infermieri

 L’Azienda U.L.S.S. n.15 «Alta Padovana» di Cittadella (Padova) ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, volto alla copertura, a  tempo indeterminato,  di 15 posti di Collaboratore  Professionale  Sanitario  Infermiere – cat. D, riservato alle persone disabili di cui  all’art. 1 della legge 12 marzo 1999 n. 68. I requisiti che i candidati dovranno possedere al momento della scadenza del bando al fine di inoltrare la domanda di partecipazione al concorso sono i seguenti:

– cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea

– età superiore agli anni 18

– idoneità fisica specifica al lavoro messo a concorso

– appartenenza ad una delle categorie di cui all’art. 1 della Legge n. 68 del 1999

– iscrizione negli elenchi delle categorie protette

laurea in Infermieristica o titoli equipollenti (vedi bando)

– iscrizione all’Albo professionale

Istruzione, alcuni chiarimenti sulla formazione dei nuovi insegnanti

Con il nuovo regolamento emanato dal ministero dell’Istruzione si favorisce il costante confronto tra luogo di lavoro, scuola, e il centro di formazione, l’università.

In effetti, con la nuova procedura si tende a favorire la nuova professionalità dei docenti con un tirocinio svolto direttamente nelle classi allo scopo di ottenere la necessaria esperienza.

Con il nuovo regolamento si volta pagina istituendo nuovi percorsi universitari anche se, tra l’altro, si garantisce l’attuale iter abilitante all’insegnamento per gli studenti iscritti al corso di laurea in scienza delle formazione primaria.

Come avevamo già posto in evidenza, con le nuove disposizioni si potrà insegnare alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria con un corso di laurea magistrale quinquennale, a ciclo unico comprensivo di tirocinio a partire dal secondo anno di corso.

Istruzione, arrivato il regolamento sulla formazione dei docenti

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 31 gennaio 2011 il regolamento sulla formazione iniziale dei docenti.

Il regolamento, decreto 10 settembre 2011 n. 249, approntato dal ministero dell’Istruzione intende mettere a punto tutta la disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, previsto dall’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

I percorsi formativi, così come stabilisce il decreto, sono preordinati per tutte le classi di abilitazione all’insegnamento e all’acquisizione delle competenze.

Invalidi dal 75% al 99%, benefici e agevolazioni

Un soggetto disabile con un grado di invalidità compreso tra 75% e 99% ha diritto a diversi benefici e agevolazioni.

In effetti, nel nostro ordinamento un invalido civile ha diritto di un assegno di invalidità pari a euro 256,67 se è in grado di dimostrare di non avere un reddito superiore e a 4.408,95 euro.

La persona disabile ha inoltre diritto di essere inserito negli elenchi del collocamento mirato se non ha ancora raggiunto l’età pensionabile. L’iscrizione è però concessa solo se esistono le cosiddette capacità residue lavorative.

Il disabile dispone anche l’esenzione dal pagamento del ticket sui farmaci, esclusa però la quota fissa, e sulle prestazioni specialistiche, ovvero visite specialistiche ed esami diagnostici, con la relativa fornitura gratuita di ausili e protesi da parte del servizio sanitario nazionale inerenti alle patologie indicate nel verbale.

In arrivo il referente unico per la persona disabile

Il referente unico per la persona disabile, ecco la vera novità dell’articolo 33 della legge 104/92, modificato dal recente Collegato lavoro di novembre.

Ricordiamo che i lavoratori possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

Non solo, a condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa anche in maniera continuativa.

Inps, riesame dei permessi legge 104/92

L’Inps ha fornito diverse precisazioni riguardo alle nuove disposizioni in materia di fruizione dei permessi previsti dall’articolo 33 della legge 104/92 in base alle indicazioni contenute nella precedente circolare dell’istituto stesso emessa nel 2010, la 155/2010.

La legge 183/2010, in particolare all’articolo 24, ha apportato diverse modifiche alla disciplina in materia di permessi per l’assistenza a persone con disabilità in situazione di gravità.

L’Inps, allo scopo di offrire tutte le informazioni utili, ha attivato le sue strutture periferiche per fornire tutti i chiarimenti di carattere operativo-procedurale.

In effetti, l’Inps chiarisce che il parente o affine di terzo grado, se interessato a fruire dei benefici in parola, dovrà allegare in busta chiusa indirizzata al Centro Medico Legale territorialmente competente la documentazione sanitaria inerente lo stato di salute del coniuge e/o del/i genitore/i utile e idonea a comprovare la sussistenza della patologia invalidante stessa.

Terni, concorso per Perito Chimico

 Presso l’Azienda ospedaliera S. Maria di Terni e’ stato indetto un concorso pubblico volto alla copertura di un posto di Perito chimico, cat. C riservato ai soggetti disabili di cui all’art. 1, legge 12 marzo 1999, n. 68. I requisiti necessari che i candidati devono possedere al momento della scadenza del bando, al fine di inoltrare la domanda di ammissione, sono i seguenti:

– cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione europea

– idoneità fisica al lavoro messo a concorso

diploma di maturità (perito chimico)

– iscrizione negli elenchi di cui all’art.8 comma 2 della Legge 12.03.1999 n. 68 con stato di disoccupazione

– conoscenza dell’informatica (windows, programmi word, excel, internet, posta elettronica)

– conoscenza di almeno una lingua straniera (inglese o francese)

Viareggio, concorso per Infermieri

 L’ Ente Estav Nord Ovest della Regione Toscana ha indetto, su richiesta dell’Usl di Viareggio (Lucca) un concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, finalizzato alla copertura a  tempo  indeterminato di 10 posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Personale Infermieristico – Infermiere riservato solo ai  beneficiari dell’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n.  68 (ad  esclusione  della categoria dei non vedenti). Per inoltrare la domanda di ammissione al concorso è necessario che i candidati soddisfino determinati requisiti al momento della scadenza del bando. Eccoli qui di seguito:

– cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione europea

– idoneità fisica all’impiego ed alla mansione specifica ( l’accertamento sarà effettuato prima dell’assunzione in
servizio)

laurea in Infermieristica o Diploma Universitario di Infermiere

– iscrizione al relativo albo professionale

– appartenenza alle categorie di cui all’ art. 1 della L. 68/99 (ad esclusione della categoria dei non vedenti)

Senato, ferma la legge sui lavoratori che assistono familiari disabili

Il disegno di legge Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili è stato approvato dalla Camera dei deputati il 19 maggio 2010 in un testo risultante dall’unificazione di diversi disegni di legge.

Attualmente è fermo al Senato dal 28 luglio 2010 presso l’undicesima Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) in sede referente.

Il disegno di legge prevede l’esonero anticipato dal servizio nel settore pubblico, Inpdap. Nel testo approvato alla Camera si prevede un  trattamento economico temporaneo pari al settanta per cento del trattamento complessivamente goduto, per competenze fisse e accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione, anche per i dipendenti che si dedicano al lavoro di cura e di assistenza di familiari disabili con totale e permanente inabilità lavorativa ai quali è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita quotidiana.

Collocamento dei disabili e il settore laterizi

La legge n. 68/1999 stabilisce che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori disabili nella misura stabilita dall’articolo 3 della stessa legge.

Al contrario, l’articolo 5 pone in evidenza le ipotesi di esonero dall’osservanza dell’obbligo.

In effetti, i datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore del trasporto pubblico aereo, marittimo e terrestre non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante e navigante, all’osservanza dell’obbligo.

Sono altresì esentati dal predetto obbligo i datori di lavoro pubblici e privati del solo settore degli impianti a fune, in relazione al personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell’attività di trasporto.

Insegnanti di sostegno, sentenza della Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale è intervenuta in materia con la sentenza n. 80/2010 pubblicata nella gazzetta Ufficiale n. 9 del 3 marzo 2010.

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, conosciuta anche come legge finanziaria 2008, nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno e nella parte in cui esclude la possibilità, già contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n.449, di assumere insegnanti di sostegno in deroga, in presenza di classi di studenti con disabilità grave, una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente.

La legge n. 244/2007 prevede che il numero dei posti degli insegnanti di sostegno a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009, non può superare complessivamente il 25% del numero delle sezioni e delle classi previste nell’organico di diritto dell’anno scolastico 2006/2007.

Le Modifiche congelate della 104/92 del Collegato

Il Collegato era stato definitivamente approvato il 3 marzo scorso (Atti del Senato 1167-B e Atti della Camera 1141 quater-B) ed era stato successivamente sottoposto al Presidende della Repubblica per la sua promulgazione.

Ora, il Collegato Lavoro, com’è noto, è stato invece rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica ed è oggi fermo alle Camere per un suo successivo riesame.

Il Collegato Lavoro modifica l’articolo 33 della Legge 104/1992 in materia di permessi lavorativi retribuiti a chi assiste un familiare con grave disabilità.