Inserimento lavoratori svantaggiati, le cooperative sociali

L’inserimento nel mondo del lavoro di soggetti disabili è sempre un argomento difficile da trattare, anche per la resistenza dei datori di lavoro che devono prevederne l’assunzione.

Le iniziative in questo senso sono moltiplice promosse da soggetti differenti.

Il legislatore, attraverso il decreto n. 276/2003, ha previsto una forma di sostegno prevedendo esplicitamente iniziative in questo senso.

Infatti, è previsto un beneficio normativo sul computo nell’aliquota complessiva dei disabili assunti dalle cooperative sociali.

Illustrato il monitoraggio della legge 104/92

L’indagine effettuata dal Formez in collaborazione con Cittadinanzattiva e associazioni a tutela della disabilità (F.A.N.D., FISH, Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti) ha inteso aprire un momento di riflessione sull’utilizzo effettivo di questi benefici, oltre a raccogliere elementi per verificarne l’efficacia nel favorire il miglioramento della qualità della vita e l’inclusione sociale delle persone disabili, così come indicato nei principi guida della legge n.104/1992.

Il Ministro Renato Brunetta ha illustrato, il 20 ottobre 2009, nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Palazzo Vidoni il lavoro svolto.

La programmazione dei permessi previsti dalla legge 104/92

 La 104/92 è una legge che pone il nostro paese in una posizione di primo piano in fatto di tutela delle categorie svantaggiate.

Infatti, la legge n. 104/92 prevede che al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.

Conciliazione lavoro e famiglia: a Milano c’è il servizio di pre-scuola

 A Milano per i genitori è più facile conciliare lavoro e famiglia grazie al servizio di giochi serali e di pre-scuola che il Comune ha finanziato con 4,4 milioni di euro. A darne notizia è l’Amministrazione comunale nel precisare come il servizio sia in funzione per gli alunni delle scuole elementari statali la mattina, dalle ore 7,30 alle ore 8,30, e nel pomeriggio dalle ore 16,30 alle ore 18. In questo modo, a favore dei genitori, magari proprio per motivi di lavoro, i bambini possono stare a scuola prima del normale inizio o dopo la conclusione della giornata permettendo una maggiore conciliazione tra lavoro e famiglia. Per l’accesso al servizio l’Amministrazione chiede annualmente un contributo pari a 26 euro, mentre il contributo mensile da pagare, in funzione del reddito familiare, varia da zero fino ad un massimo di 26 euro fermo restando che si paga una sola quota anche per due o più fratelli, e che il servizio di frequenza dell’alunno è gratuito se diversamente abile.

Provincia di Pordenone: incentivi alle imprese che assumono

 A difesa delle famiglie, dei lavoratori e delle imprese, la Provincia di Pordenone ha reso noto d’aver incrementato la dote di incentivi al fine di agevolare sul territorio le assunzioni dei lavoratori con un contratto a tempo indeterminato ma anche a tempo determinato se questo è per una durata superiore ai due anni. Questo grazie all’entrata in vigore di un nuovo regolamento provinciale che, tra l’altro, viene ora incontro a tutti i lavoratori disoccupati, e non solo a quelli espulsi dai settori che versano in uno stato di crisi. Ad esempio, sarà ora possibile erogare incentivi alle imprese che assumono a tempo determinato o indeterminato dei lavoratori cui mancano 3 o al massimo 5 anni di contributi al fine di poter maturare il diritto alla pensione. Il nuovo regolamento, che è pienamente operativo a partire dalla giornata di ieri, giovedì 10 giugno 2010, prevede anche la concessione di contributi con la finalità di creazione di una nuova impresa, o per acquisire una quota di maggioranza in un’impresa che è già esistente; per queste finalità il nuovo regolamento innalza il contributo massimo da 30 mila a ben 35 mila euro con possibilità di accesso anche per i lavoratori disabili.

L’inabilità dopo l’assunzione

La questione è abbastanza rilevante tanto che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in particolare la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva,  ha deciso di intervenire attraverso un suo autorevole parere.

Infatti, con interpello n. 17 del 24 maggio del 2010 il Ministero ha dato una sua risposta in merito alla problematica concernente la computabilità nella quota di riserva, ex art. 4 della legge n. 68/1999, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui alla stessa legge, del soggetto assunto come normodotato divenuto inabile durante lo svolgimento del rapporto di lavoro.

Permessi per assistere disabili ricoverati, legge 104/92

L’Inps ha deciso di chiarire alcuni dubbi in merito all’applicazione dell’articolo 33 della legge 104/92 e lo fa attraverso il messaggio n. 14480 del 28 maggio 2010.

Con questo messaggio l’istituto previdenziale definisce le modalità di fruizione dei permessi orari che spettano al familiare per accompagnare a visita medica o a terapia esterna il portatore di handicap grave ricoverato a tempo pieno.

A questo riguardo, l’Inps pone in evidenza che il Ministero del lavoro si è già espresso sulla concedibilità dei permessi nell’ipotesi in cui la struttura sanitaria ospitante non garantisca l’assistenza per visite specialistiche/terapie eseguite al di fuori della struttura e, inoltre, affidi il disabile alla responsabilità dei parenti per il periodo di tempo in cui lo stesso si trova all’esterno della casa di cura.

Permessi retribuiti e la legge 104/92

Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito che non ha diritto a permessi retribuiti la persona che presti assistenza al genitore portatore di handicap se questa non è continuativa, Sentenza del 22 aprile 2010 n. 9557.

L’assistenza deve essere espressa in forma continuativa e in via esclusiva, così come prevede la legge. Infatti, le disposizioni dell’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall’articolo 19 della legge 53/2000, si applicano anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto nonché ai genitori ed ai familiari lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorché non convivente.

Pensionamento anticipato per chi assiste familiari invalidi

La Commissione lavoro della Camera ha dato parere favorevole all’Assemblea sul testo unificato dei numerosi progetti di legge tutti di iniziativa parlamentare e su cui si è registrata un’ampia condivisione dei gruppi rappresentati in Commissione tanto da essere approvato con voto unanime.

Tale provvedimento reca importanti disposizioni in favore di coloro che assistono familiari gravemente disabili e aventi una invalidità del 100 per cento con necessità di assistenza continua poiché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.

Disabili, ripartizione del fondo per il diritto al lavoro

Il Ministero del Lavoro ha stabilito, con proprio decreto, i criteri per la ripartizione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili.

In effetti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, e nel rispetto delle disposizioni del Regolamento CE n. 800/2008 della commissione, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 2010, il Decreto InterMinisteriale del 4 febbraio 2010 che definisce i criteri e le modalità per la ripartizione fra le regioni e le province autonome delle disponibilità del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili istituito dall’art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, così come modificato dall’artico 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

Lavoratore disabile e il contratto a tempo determinato

La legge n. 68/1999 disciplina il rapporto di lavoro dei disabili assunti secondo l’istituto dell’obbligatorietà.

La predetta legge richiama le parti ad una corretta procedura del collocamento mirato.

Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso opportune analisi, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.

Regione Liguria: nuovi aiuti per i lavoratori disoccupati

 La Regione Liguria nelle scorse settimane è scesa nuovamente in campo a favore dell’occupazione, ed in particolare per la messa a punto di nuovi aiuti a favore dei lavoratori disoccupati sul territorio ligure; al riguardo risultano essere attivi dallo scorso 15 marzo dei Bandi accessibili sia ai lavoratori, sia alle aziende. Rispetto alle misure definite in precedenza, al fine di permettere l’accesso ad una platea più ampia di persone in difficoltà dal fronte occupazionale, la Regione Liguria con i nuovi Bandi ha eliminato il vincolo relativo alla maturazione di almeno due anni di lavoro negli ultimi tre; questo significa che tutti i lavoratori che hanno perso il lavoro possono richiedere l’accesso alle misure. In ogni caso, la Regione Liguria erogherà incentivi e contributi dando priorità alle donne, ai disoccupati di lunga durata, ovverosia a coloro che sono “a spasso” da almeno un anno, ed ai lavoratori che hanno superato i 40 anni di età.

Modifiche alla legge 104 per portatori di handicap

Il collegato al lavoro ha modificato la disciplina sui permessi per l’assistenza ai portatori di handicap; infatti, l’articolo 33 della legge 104/1992 è stato modificato dall’articolo 24 del DDL 1167-B.

Il Legislatore ha apportato alcune modifiche per l’assistenza  ai portatori di handicap in situazione di gravità e le variazioni introdotte riguardano tutti i dipendenti a prescindere dal contratto di lavoro stipulato.

Il permesso di 3 giorni mensili retribuiti e coperti da contributi per assistere un familiare, non ricoverato a tempo pieno, spetta solo ai parenti ed affini entro il 2° grado o fino al 3° grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap abbia compiuto i 65 anni o sia affetto da  patologie invalidanti o sia deceduto.

Consiglio di Stato: regolarità concorso pubblico e assistenza disabile

Il Consiglio di Stato ha espresso parere su due questioni di estrema importantanza. La prima riguarda il trasferimento dei dipendenti che sono coinvolti, loro malgrado, ad assistere familiari disabili, mentre la seconda coinvolge la regolarità dei concorsi pubblici.

Il Consiglio di Stato ha deciso che l’esposizione della prova scritta utilizzando la forma definita come stampatello non è passibile di esclusione dai concorsi pubblici perché non è un elemento fondamentale per la loro riconoscibilità.

La decisione è del 16 febbraio 2010. Secondo il suo parere, l’uso della scrittura a stampatello ha solo la finalità di rendere più comprensibile un elaborato e non ha carattere distintivo. Non solo, il Consiglio di Stato ha anche espresso il parere sulla numerazione delle pagine sempre in sede di concorso pubblico; infatti, anche in questo caso la numerazione è solo intesa ad agevolare il lavoro dei commissari d’esame perché si assume questo comportamento di natura esclusivamente di tipo ordinatoria.