La legge sui lavori usuranti, decreto Legislativo del 21 aprile 2011 n. 67, è entrata da poco in vigore e da più parti si cerca di fornire commenti e chiavi di lettura.
Ricordiamo che il decreto fa rientrare nella platea dei lavoratori beneficiari gli addetti alle lavorazioni su linea a catena previsti dal legislatore delegante (Legge n. 247/2007, articolo 1, comma 3, lett. b), ovvero quei lavoratori che all’interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall’organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo di qualità.
Si deve partire dallo Statuto dei lavoratori per ridefinire un nuovo modello di relazioni industriali, ecco il punto di partenza della proposta Saglia e Cazzola sulla partecipazione dei lavoratori ai risultati d’impresa.
Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, il DPCM 25 marzo 2011 con il quale vengono disposte proroghe, al 31 dicembre 2011 rispetto ai termini già scaduti del 31 marzo 2011, a termini riguardanti disposizioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Proprio in questi giorni è in discussione una proposta del governo in materia di lavoro usurante che attinge all’attuale normativa ma mai fino in fondo realmente recepita.