Scuola, le date per la cessazione dal servizio

È stata emanata la circolare n. 100 prot. 11273 del 29 dicembre 2010 che pone alcuni criteri in merito alle domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse.

In effetti, la circolare stabilisce che queste domande devono essere presentate – per il personale docente, educativo ed ATA – con l’utilizzo della procedura web POLIS istanze on line, nel sito internet del Ministero dell’Istruzione.

Il personale interessato deve registrarsi per ottenere le credenziali di accesso alle istanze on line del Ministero.

La circolare ricorda che per l’anno 2011, secondo quanto disposto dall’articolo 1 della legge n. 243/2004 come novellato dalla legge n. 247/2007, per il personale della scuola i requisiti necessari per l’accesso al trattamento di pensione di anzianità sono 60 anni di età e 36 di contribuzione o 61 anni di età e 35 di contribuzione, maturati entro il 31 dicembre.

Approvata la legge di Stabilità 2011

Il Senato ha approvato nella seduta del 7 dicembre la legge di Stabilità, ex legge finanziaria, per l’anno prossimo con il testo approvato dalla Camera.

Com’è ormai tradizione, la legge di Stabilità è composta da un articolo e ben 169 commi ed entrerà in vigore dal primo gennaio del 2011.

Il testo approvato dal Senato elimina il comma 10 dell’articolo 1 della legge 247/2007 che prevedeva, a decorrere dall’anno 2011, un aumento di 0,09% delle aliquote contributive al fine di offrire maggiori risorse finanziarie all’assicurazione generale obbligatoria, AGO, e alle sue forme sostitutive ed esclusive sulla quota a carico dei lavoratori dipendenti, alle gestioni pensionistiche degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alle rispettive gestioni speciali dell’Inps.

Inps, cambio modalità di attribuzione per le agenzie di somministrazione

Il maggiore istituto previdenziale italiano ha messo a punto una nuova procedura per l’attribuzione e gestione delle posizioni contributive per le agenzie di somministrazione.

La decisione Inps arriva con la circolare n. 149 del 24 novembre del 2010 tanto da definire una nuova modalità di compilazione del flusso UniEmens.

Ricordiamo che le imprese, o agenzie, di somministrazione sono abilitate dal Ministero del lavoro e sono inserite in un apposito albo informatico istituito presso il medesimo Dicastero.

Le agenzie di somministrazione si dividono in due settori: generaliste e specialistiche.

Le agenzie di tipo generaliste sono abilitate a tutte le attività attività sia a tempo determinato sia indeterminato. Al contrario, quelle specialistiche sono state abilitate per svolgere delle attività specifiche.

Riscatto corso laurea, calcolo onere contributivo

Il riscatto del corso di legale di laurea può essere fatto solo a condizione che su abbia conseguito realmente il titolo di studio e che i periodi per i quali si chiede il riscatto non devono essere coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto non solo presso il fondo cui è diretta la domanda stessa ma anche negli altri regimi previdenziali richiamati dall’articolo del decreto n. 184 del 30 aprile del 1997.

Non solo, bisogna anche essere titolari di contribuzione con almeno un contributo obbligatorio nell’ordinamento pensionistico in cui viene richiesto il riscatto ad eccezione, secondo quanto stabilisce la legge n. 247/2007, per le domande presentate a decorrere dal 1 gennaio del 2008.

Collegato lavoro, presto le deleghe al governo

Dal Collegato Lavoro in arrivo le deleghe al governo per il passaggio definitivo di alcune disposizioni.

In effetti, per la nuova norma di legge si prevede una revisione della disciplina dei lavori usuranti così come stabilisce l’articolo 1, già prevista dalla legge n. 247 del 2007.

Infatti, secondo le disposizioni contenute nel collegato, il governo dovrà emanare, entro tre mesi, i relativi decreti legislativi al fine di definire i criteri applicabili.

Secondo le attuali disposizioni, è possibile ottenere, a domanda dal 1 gennaio del 2008, una riduzione di tre anni sull’età minima per il pensionamento di anzianità con almeno 35 anni di contribuzione versati e un’età anagrafica minima di 57 anni.

Collocamento dei disabili e il settore laterizi

La legge n. 68/1999 stabilisce che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori disabili nella misura stabilita dall’articolo 3 della stessa legge.

Al contrario, l’articolo 5 pone in evidenza le ipotesi di esonero dall’osservanza dell’obbligo.

In effetti, i datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore del trasporto pubblico aereo, marittimo e terrestre non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante e navigante, all’osservanza dell’obbligo.

Sono altresì esentati dal predetto obbligo i datori di lavoro pubblici e privati del solo settore degli impianti a fune, in relazione al personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell’attività di trasporto.

INPGI, chiarimenti sullo sgravio contributivo di secondo livello

L’INPGI con la circolare del 16 settembre 2010 n. 7 ha fornito diversi dettagli sulle modalità operative per la fruizione del beneficio contributivo (legge n. 247/2007, sgravio contributivo a favore della contrattazione di secondo livello).

La norma ha disposto l’abrogazione del regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello di cui all’articolo 2 del decreto del 25 marzo 1997 n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997 n. 135 (cosiddetta decontribuzione).

La gestione del beneficio contributivo è affidata all’INPS anche con riferimento ai lavoratori assicurati presso l’INPGI.

Si ricorda che la misura del beneficio trova applicazione sugli importi previsti dalla contrattazione collettiva aziendale e territoriale entro il limite del 2,25% della retribuzione imponibile annua dei lavoratori.

I lavoratori usuranti: una vicenda senza fine

La legge 247/2007 recante norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale prevede, tra l’altro, anche disposizioni in materia di benefici pensionistici in favore di lavoratori dipendenti che hanno svolto attività lavorative definite usuranti.

In particolare l’articolo 1 della legge prevede che il governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, al fine di concedere ai lavoratori dipendenti che maturano i requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1 gennaio 2008 impegnati in particolari lavori o attività la possibilità di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti secondo i principi e i criteri direttivi previsti dalla medesima norma.

Manovra finanziaria, le deroghe alla nuova riforma sulle pensioni

 La recente manovra finanziaria, decreto n.78 del 31 maggio 2010, prevede in maniera esplicita diverse deroghe rispetto all’applicazione delle nuove finestre di uscita.

Per il comparto scuola e università si continuerà a ritenere valido il contenuto dell’articolo 59 delle legge 449/1997. Ciò vuol dire che in caso di maturazione dei requisiti alla pensione entro il 31 dicembre dell’anno il trattamento previdenziale decorrerà dalla data di inizio dello stesso anno scolastico o accademico, ad esempio il 1 settembre.

La manovra finanziaria e il contratto di produttività

La recente manovra oltre a limitare la spesa pubblica, si è anche soffermata su diversi aspetti rivolti a potenziare la produttività nei luoghi di lavoro. La convinzione del governo è che, oltre a fissare un freno alla spesa, occorre incentivare la produttività per incrementare lo sviluppo.

La manovra finanziaria 2010, decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, all’articolo 53 riprende i contenuti della detassazione delle retribuzioni finalizzate alla produttività (norma in vigore fino al 31 dicembre 2010) ed alla decontribuzione a seguito di accordi di secondo livello così come prevede la legge n. 247 del 2007.

Inps e i nuovi importi 2010 per integrazione salariale, mobilità e disoccupazione

 L’Inps con la circolare n. 18 ha definito i nuovi importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione nonché l’importo dell’assegno per attività socialmente utili in vigore dal 1° gennaio 2010.

In questo modo è stato recepito quanto prevede l’articolo 1 della legge n. 247 del 24 dicembre 2007.

Il trattamento di integrazione salariale e la retribuzione mensile di riferimento oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto è stabilito, come consueto, in due misure.

Con una retribuzione inferiore o uguale a euro 1.931,86 l’importo lordo del trattamento di integrazione salariale è fissato a 892,96 euro lordi, mentre con una retribuzione superiore a 1.931,86 euro il corrispondente trattamento di integrazione è pari a 1.073 euro lordi.

Pensione 2010, il punto sulla pensione di anzianità

 La pensione di anzianità, rispetto a quella di vecchiaia, si percepisce indipendentemente dall’età pensionabile.

La pensione di vecchiaia si ottiene quando si verificano tre condizioni essenziali: età pensionabile, contribuzione minima e cessazione di qualsiasi rapporto di lavoro dipendente.

Rispetto alla pensione di vecchiaia, infatti, non è necessario aspettare il limite dei 65 anni se uomini o 60 se donne. La legge 247/2007 di riforma delle pensioni ha stabilito, ad ogni modo, un aumento progressivo del requisito anagrafico rispetto alla normativa precedente.

Per il periodo dal 1 luglio 2009 al 31 dicembre 2010 la pensione di anzianità si percepisce quando si raggiunge quota 95 (59 anni di età e 36 anni di contributi, o 60 anni di età anagrafica e 35 anni di contribuzione).

Legge Finanziaria 2010, nuove norme per lo staff leasing

 La Finanziaria 2010, Legge 191/2009, ha reintrodotto il cosiddetto “staff leasing” (comma 143), ovvero la somministrazione a tempo indeterminato, e ha modificato la somministrazione del lavoro a tempo determinato.

Resta fermo il principio che lo “staff leasing”, sia a tempo determinato sia indeterminato, non può essere applicato per la sostituzione di lavoratori assenti per sciopero o in caso di mancata valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro.

L’articolo 1, comma 46, della Legge 247/2007 che aveva eliminato lo “staff leasing” è ora abrogato e dal 1° gennaio 2010 è di nuovo applicabile ampliandone l’ambito applicativo.

Legge Finanziaria 2010, aiuti al settore edile (e non solo)

La legge Finanziaria 2010, o legge 191/2009, prevede anche delle misure di aiuto al settore edile.

Per prima cosa possiamo ricordare che in base al comma 145 è stato aumentato l’indennità di disoccupazione nel settore edile. Il comma stabilisce che il trattamento speciale di disoccupazione deve essere rivalutato ogni anno in misura pari al 100% dell’indice Istat.

La misura stabilisce che l’indennità si aggancia ad una previsione contenuta nell’art. 1 , comma 27, della legge 247/2007.

Inoltre, il comma 151 prevede incentivi per l’assunzione di alcune categorie di lavoratori, tra cui anche quelli appartenenti al settore edile.