La corte di cassazione con sentenza n. 7007 del 25 marzo 2011, ha stabilito che “in tema di assunzioni obbligatorie, il datore di lavoro può legittimamente rifiutare due tipologie di assunzioni:
sia l’assunzione di un lavoratore con qualifica che risulti, in base all’atto di avviamento, diversa;
sia di un lavoratore con qualifica “simile” a quella richiesta, in mancanza di un suo previo addestramento o tirocinio da svolgere secondo le modalità previste dall’art. 12 della stessa legge n. 68 del 1999″.