Il computo dell’anzianità aziendale per cigs e mobilità

 L’Inps, con la circolare n. 30 del 2 marzo 2012, fornisce alcuni chiarimenti in merito al computo dell’anzianità aziendale, in caso di successione di appalti, ai fini della concessione di prestazioni di integrazione salariale straordinaria e di mobilità, anche in deroga.

Diciamo che l’anzianità aziendale diventa un elemento fondamentale per la concessione di prestazioni a sostegno del reddito di CIGS e di mobilità previsto dall’art. 8 del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, con riferimento al trattamento straordinario di integrazione salariale, Infatti, si è previsto quale requisito soggettivo un’anzianità lavorativa presso l’impresa di almeno 90 giorni alla data della presentazione della domanda e l’art. 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per l’indennità di mobilità, ha posto quale requisito soggettivo un’anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato.

Concorso pubblico per 50 funzionari all’Agenzia del Territorio

L’Agenzia del Territorio ha indetto un concorso pubblico per reclutare 50 funzionari. Attraverso la mobilità volontaria esterna si vogliono trovare candidati idonei a poter rientrare nella III Area Funzionale. L’incarico è a tempo pieno ed indeterminato per candidati provenienti da altre Pubbliche Amministrazioni. I posti disponibili sono ripartiti a seconda dell’area funzionale di afferenza e alla sede geografica.

La proposta CGIL sugli ammortizzatori sociali

 L’intero sistema del welfare è in pieno subbuglio; infatti, il governo Monti, allo scopo di ridurre la spesa pubblica, ha da diverso tempo in agenza una profonda revisione degli strumenti di sostegno al reddito. A questo riguardo la CGIL ha presentato una sua proposta che tenga conto dei giusti criteri di equità e, nello stesso tempo, cerca anche di conciliare le esigenze di bilancio e di salvaguardia del benessere sociale.

La CGIL intende caldeggiare un sistema assicurativo fondato sulla contribuzione (lavoratori e imprese) e con un apporto solo solidaristico e di avvio da parte del bilancio pubblico. Sempre dalla proposta, inoltre, si legge come si debba poi alzare in maniera significativa il tetto massimale, portandolo a 1.800 euro netti, e confermare le durate complessive in 36 mesi nel quinquennio e i trattamenti di favore già oggi esistenti per i contratti di solidarietà.

Aggiornate le indennità dei trattamenti integrativi 2012

L’Inps, con la circolare n. 20 dell’8 febbraio 2012, informa di aver aggiornato gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione ed importo dell’assegno per attività socialmente utili relativi all’anno 2012.

I nuovi valori saranno in vigore dal 1 gennaio 2012 al lordo e al netto della riduzione prevista dall’art. 26 L. 41/86 e distinti in base alla retribuzione soglia di riferimento. Così come stabilisce l’articolo 1, comma 27, della legge n. 247 del 24 dicembre 2007 prevede che, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, gli aumenti di cui all’ultimo periodo del secondo comma dell’art. 1 della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni e integrazioni siano determinati nella misura del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Mobilità scuola 2012 – 2013

 Si è conclusa positivamente – secondo le parti sindacali – la trattativa condotta al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca in merito al rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla mobilità, che riguarda il personale docente, il personale educativo e il personale ATA.

Stando a quanto riferito da un comunicato stampa apparso sul sito internet di FLC Cgil, nella giornata del 15 dicembre, con la sottoscrizione dell’ipotesi di contratto integrativo, si è conclusa in meno di due mesi la trattativa avviata per il rinnovo del contratto integrativo annuale sulla mobilità del personale delle scuole, per il prossimo anno scolastico 2012 – 2013.

Inps, gli incentivi alle assunzioni viaggiano online

Il maggiore istituto previdenziale del settore privato, nell’ottica della progressiva dematerializzazione di tutte le istanze e richieste di servizio, ha deciso di attivare il nuovo servizio di incentivo alle assunzioni così come stabilisce la circolare Inps n. 140 del 28 ottobre 2011 in tema di presentazione telematica e gestione automatizzata delle domande di incentivo per l’assunzione dei lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o iscritti nelle liste di mobilità previste dalle normative 407/90 e 223/91.

Le nuove richieste di autorizzazioni concesse dall’Inps saranno così erogate in modalità telematica utilizzando il canale telematico già disponibile. A questo proposito è possibile richiedere le autorizzazioni degli incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati o in cassa integrazione straordinaria da almeno 24 mesi, ai sensi dell’articolo 8, comma 9, della legge n. 407/1990, con attribuzione automatica del codice autorizzazione 5N sulla posizione contributiva del datore di lavoro richiedente.

La fiscalità di vantaggio per i giovani e per i lavoratori in mobilità

 La manovra correttiva di luglio 2011 ha introdotto un particolare regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità. In effetti, all’articolo 27 del decreto 98/2011 al fine di favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e, inoltre, per favorire la costituzione di nuove imprese, gli attuali regimi forfettari sono riformati e concentrati in funzione di questi obiettivi.

Per questo motivo, a partire dal 1° gennaio 2012, il regime di cui all’articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applica, per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone fisiche che intraprendono un’attività d’impresa, arte o professione e che l’hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007. L’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali prevista dal comma 105 dell’articolo 1 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 è ridotta al 5 per cento.

L’indennità di mobilità e l’associazione in cooperativa

L’Inps, attraverso la sua circolare dello scorso 19 aprile 2011 n. 67 , ha deciso di fare chiarezza in merito alla compatibilità dell’indennità di mobilità con lavoro subordinato e autonomo. Il nostro Istituto previdenziale si è mostrato particolarmente favorevole sulla compatibilità dell’indennità di mobilità e con la relativa iscrizione nella lista di mobilità.

In effetti, l’Inps conferma così che il lavoratore collocato in mobilità che abbia titolo a percepire la relativa indennità e che voglia rioccuparsi associandosi in cooperativa può chiedere, ai sensi dell’art.7, comma 5, della legge n.223/1991 la corresponsione anticipata della prestazione di mobilità in un’unica soluzione.

L’Ospedale Sant’Anna di Como ricerca assistenti amministrativi

Si tratta di un avviso di mobilità volontaria presso l’Azienda Ospedaliera Sant’Anna di Como. Il presidio è nuovissimo ed è spinto da ottimi obiettivi da raggiungere. Infatti, compito fondamentale dell’Ente è quello di erogare prestazioni e servizi per il cittadino, volti alla tutela della dignità umana, ma soprattutto alla solidarietà ed all’ etica professionale. In particolare, l’azienda ricerca sei assistenti amministrativi. Il requisito fondamentale è quello di essere già in servizio con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso Aziende o Enti che appartengono al Comparto della Sanità o comunque ad altri Comparti, ma tenendo presente che il ruolo svolto deve essere corrispondente a quello della qualifica di assistente amministrativo che si vuole ricoprire.

Cassazione, il licenziamento per giusta causa

 Durante lo scorso mese di marzo la Cassazione aveva emesso diverse sentenze in tema di licenziamento.

In particolare, la Cassazione, con la sentenza n, 6498 del 22 marzo 2011, ha affermato che ai fini del licenziamento per giusta causa (nella fattispecie un caso di un furto in azienda) non si applica il divieto di monitorare l’attività dei lavoratori attraverso impianti audiovisivi: in questo caso, il controllo serve necessariamente a tutelare il patrimonio aziendale.

Infatti, così come stabilisce lo Statuto dei lavoratori dove gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l’Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l’uso degli impianti.

Concorsi pubblici, a Sorrento avvocati in prima linea

Concorsi pubblici, avvocati a Sorrento preparatevi: in arrivo un bando bello come la costiera amalfitana. La suggestione sarà quella di rientrare nell’unico posto disponibile al Comune tramite la mobilità volontaria esterna. Il posto è di categoria D, posizione economica D1, ex Istruttore Direttivo, che opererà nell’area amministrativo-giuridica. Il tutto a regime a tempo pieno e con la figura, appunto, di avvocato comunale con responsabilità dell’ufficio staff del sindaco.

Ma, nel dettaglio, quali saranno le funzioni ad appannaggio di questa figura? Sarà chiamato a raprresentare e difendere l’Ente in giudizio e fornirà attività di consulenza estesa su tutte quelle questioni di carattere giuridico che vedono coinvolto l’Ente locale preposto. Cari avvocati, però, incrociate le dita poiché non è detto che una volta superate le prove sarete chiamati al cento per cento. O meglio: se il Comune avrà recitato la parte del bravo Ente non sforando l’arcinoto Patto di Stabilità (che chiama alla rettitudine di bilancio ogni Comune) allora sarà tutto ok.

Manovra 2011, le modifiche ai trattamenti di sostegno al reddito

Con la manovra di luglio, in particolare all’articolo 18 della legge n. 111/2011, il Legislatore ha abrogato, a partire dal 6 luglio, il comma 10-bis dell’articolo 19 del decreto n. 185/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 2/2009, con la quale ai lavoratori non destinatari del trattamento di mobilità previsto dall’articolo 7 della legge n. 223/1991 poteva essere erogato, in caso di licenziamento o cessazione del rapporto di lavoro, un trattamento di ammontare equivalente all’indennità di mobilità.