
Il disposto contenuto nella legge 247/2007 insieme al decreto 66/2003 precisano che rientrano nella categoria dei lavoratori notturni quei lavoratori che possano far valere, nell’arco temporale di riferimento, una permanenza minima.
A questo proposito, secondo le disposizioni legislative, è lavoratore notturno chi svolge la sua attività lavorativa per un minimo di 80 giorni lavorativi annui, il limite che deve essere riproporzionato per i contratti a tempo parziale. Non solo, il legislatore definisce come periodo notturno un arco temporale di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino.
La legge 247/2007 chiarisce, da un punto di vista normativo, anche il significato della linea catena, ovvero i lavoratori che, all’interno di un processo produttivo in serie – contraddistinto da un ritmo collegato a lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni – svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall’organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo di qualità.