Inpdap, chiarimenti sui riposi giornalieri

L’Inpdap, l’ente previdenziale del settore pubblico, ha deciso di offrire alcuni chiarimenti in merito ai riposi giornalieri usufruibili dal padre ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo n. 151/2001. In effetti, l’ente pubblico, con la nota operativa n. 23 dello scorso 13 ottobre 2011, informa la propria utenza di essersi adeguato alla sentenza n. 4293/2008 del Consiglio di Stato che ha dedotto, in via estensiva, che per quanto attiene ai riposi giornalieri previsti dall’articolo 39 del D.L.vo n. 151/2001, questi possono essere fruiti anche dai lavoratori padri (art. 40) anche nel caso di madre casalinga.

Cassazione, commette reato il dirigente che protegge l’assenteista

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 35344 del 29 settembre 2011, ha stabilito che il dirigente che protegge, in forma diretta o indiretta, l’assenteista si rende colpevole di truffa aggravata, ossia il dipendente, a fronte di falsa attestazione, deve essere richiamato disciplinarmente per sanzionare ogni comportamento ritenuto illecito.

In effetti, per la Corte di Cassazione il dirigente preposto, e gerarchicamente suo diretto superiore, concorre nel reato con condotta commissiva.

La Suprema Corte ha così ribadito che il dirigente responsabile, e a nulla valgono scuse sul mancato controllo condotto da parte dell’ufficio risorse umane, ha il dovere di intervenire per esercitare quello che viene chiamato “controllo sociale”.

L’Inps recupera le somme indebitamente corrisposte ai lavoratori autonomi

 Il nostro maggiore istituto previdenziale del settore privato ha deciso di procedere al recupero delle somme indebitamente corrisposte a titolo di trattamenti di famiglia su pensioni dei lavoratori autonomi. In effetti, attraverso la circolare n. 124 del 29 settembre 2011, l’Inps comunica a tutti gli interessanti il nuovo procedimento adottato per recuperare le somme corrisposte a titolo di maggiorazione per trattamenti di famiglia su pensioni a carico delle Gestioni dei lavoratori autonomi, dalle informazioni riportate si scopre che il recupero deve essere effettuato sulla base delle medesime disposizioni applicabili agli indebiti  relativi agli assegni al nucleo familiare su pensioni dei lavoratori dipendenti.

Cassazione, il licenziamento per giusta causa

 Durante lo scorso mese di marzo la Cassazione aveva emesso diverse sentenze in tema di licenziamento.

In particolare, la Cassazione, con la sentenza n, 6498 del 22 marzo 2011, ha affermato che ai fini del licenziamento per giusta causa (nella fattispecie un caso di un furto in azienda) non si applica il divieto di monitorare l’attività dei lavoratori attraverso impianti audiovisivi: in questo caso, il controllo serve necessariamente a tutelare il patrimonio aziendale.

Infatti, così come stabilisce lo Statuto dei lavoratori dove gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l’Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l’uso degli impianti.

Cassazione, l’azione esecutiva sugli stipendi non pagati

Importante sentenza della Corte di Cassazione su un’annosa questione che sempre più è presente in un rapporto di lavoro di qualsiasi tipo. La Corte di Cassazione, attraverso la sentenza n. 19790/2011, ha posto in evidenza un interessante principio su cui devono attenersi i datori di lavoro che non adempiono al loro obbligo retributivo. In sostanza, la Suprema corte ha deciso che il pagamento in ritardo dello stipendio non può permette al datore di lavoro di trattenere le ritenute contributive che sarebbero state a carico del lavoratore. L’importante decisione è il frutto di un dibattimento tra un lavoratore di Teramo contro il suo datore di lavoro reo di non aver corrisposto la sua normale retribuzione con la conseguente azione risarcitoria del dipendente stesso.

Qualora si manifestassero gli estremi per un recupero forzoso allora l’azione intrapresa dal dipendente deve essere fatta sulla retribuzione lorda e non solo sulla parte effettivamente corrisposta in busta paga: in sostanza, il recupero deve essere comprensivo dei versamenti fiscali e di quelli previdenziali.

Inps, chiarimenti sull’indennità di accompagnamento

Il nostro primario istituto previdenziale italiano del settore privato ha fornito diversi chiarimenti in merito alla legge sul riconoscimento dell’indennità di accompagnamento in caso di ricovero. In effetti, l’Inps osserva che, in base al disposto dell’ultimo comma dell’articolo 1 della legge n. 18/1980, rimangono esclusi dall’indennità di accompagnamento gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto così come non spetta in caso di ricovero di lunga degenza o per fini riabilitativi.

Il chiarimento dell’Inps arriva con il messaggio n. 18291 del 26 settembre 2011.

Permesso di soggiorno e la responsabilità del datore di lavoro

La Corte di Cassazione è intervenuta in merito sulla responsabilità del datore di lavoro qualora assuma o utilizza personale extracomunitario non in regola con il permesso di soggiorno. In effetti, la Cassazione, I Sezione Penale, con sentenza n. 32934 del 31 agosto 2011, ha affermato che il datore di lavoro è penalmente responsabile se assume anche in buona fede un lavoratore straniero privo o non in regola con il permesso di soggiorno.

In sostanza, per la suprema corte, il datore di lavoro deve sempre verificare la regolarità del documento e non semplicemente fidarsi sulla parola di ciò che gli viene detto dal lavoratore, in quanto non potrà invocazione a sua discolpa la buona fede in caso di inesattezza o insussistenza delle affermazioni del cittadino extracomunitario.

La nozione di malattia del lavoratore

Secondo il diritto del lavoro, la malattia di un lavoratore è definita come l’alterazione dello stato di salute del soggetto che gli impedisca temporaneamente di rendere l’ordinaria attività lavorativa a favore del creditore della prestazione.

Si nota che è stato utilizzato il termine di ordinaria attività, ciò vuol dire che l’impedimento potrebbe non essere assoluto, ossia rimarrebbe a carico del lavoratore dipendente un dovere di collaborazione perchè l’eventuale incapacità potrebbe riguardare le sole mansioni svolte abitualmente.

La detassazione per il settore turismo

Ricordiamo che anche per il settore turismo vige l’accordo per la tassazione ridotta al 10% sui premi di produttività; in effetti, la Federalberghi, la Fipe, la Fiavet, la Faita, la Confcommercio, la Federreti e le associazioni sindacali Filcams CGIL, Fisascat CISL E UILTuCS, e anche in considerazione dei contenuti della circolare n. 3/E/2011 dell’Agenzia delle Entrate che ha subordinato l’imposta sostitutiva del 10% sulle somme collegate alla produttività alla creazione di un accordo collettivo, aziendale o territoriale, hanno stilato, un accordo territoriale tipo da utilizzare  per la tassazione ridotta al 10% sui premi di produttività.

Lavorare nello spettacolo

I lavoratori dello spettacolo sono o meno tenuti ad essere assicurati contro la disoccupazione involontaria? La domanda è pertinente anche alla luce di una recente sentenza della Corte di Cassazione che non ha ritenuto la loro iscrivibilità, con il versamento della relativa quota assicurativa, contro la disoccupazione involontaria.

Ricordiamo che l’istituto dell’asscicurazione contro la disoccupazione involontaria è  disciplinato, quanto all’individuazione degli assicurati, dalle disposizioni recate dal R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, nonché dal Regolamento di cui al R.D. 7 dicembre 1924 n. 2270 (Approvazione del Regolamento per l’esecuzione del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3158, concernente provvedimenti per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria), da considerarsi vigente ai sensi di quanto disposto dall’art. 140 del citato R.D.L. n. 1827 del 1935.

Inps, indennità di disoccupazione ai lavoratori dello spettacolo

L’Inps, con la circolare n. 105 del 5 agosto 2011, offre un quadro riepilogativo normativo relativo all’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali e con requisiti ridotti per i lavoratori dello spettacolo.

La decisione di offrire questo, diciamo così, momento di chiarimento è scaturita da approfondimenti seguiti alla sentenza della Corte di Cassazione in materia n. 12355/2010 e dal confronto con l’Enpals e con le parti sociali interessate, intende fornire indicazioni atte a superare eventuali residue incertezze sull’argomento trattato.

Trasferimento del lavoratore per ragioni tecniche, organizzative e produttive

La corte di Cassazione è di nuovo intervenuto a proposito del trasferimento di un lavoratore, sentenza n. 5099 del 2 marzo 2011, chiarendo che la decisione del datore di lavoro non deve presentare necessariamente i caratteri dell’inevitabilità, ma è solo sufficiente che il trasferimento rientri tra le possibili scelte imprenditoriali sul piano tecnico, organizzativo e produttivo: il giudice non deve sindacare le ragioni tecniche, organizzative e produttive che legittimano il trasferimento del lavoratore subordinato, ma semmai è necessario verificare e accertare che vi sia corrispondenza tra il provvedimento adotta dal datore di lavoro e le finalità tipiche dell’impresa, salvo, in ogni caso, il riconoscimento della specifica professionalità.

Licenziare per scarso rendimento

La Fondazione studi dei consulenti del lavoro ha espresso un parere che è stato da più pari ripreso, ovvero lo scarso rendimento è una violazione del dovere di diligenza del lavoratore che può configurare un’ipotesi di giustificato motivo soggettivo di licenziamento e esistono diverse norme e sentenze che legittimano il licenziamento del dipendente.

La fondazione ha ricordato che esistono diverse autorevoli pareri giuridici – Cassazione del 9 settembre 2003, n. 13194 in Mass. Giur. It., 2003, Cassazione 3 maggio 2003, n. 6747 in Mass. Giur. Lav., 2004, 6, 99 e Cassazione 23 febbraio 1996, n. 1421 in Mass. Giur. It., 1996 –  che sembrano avvalorare che lo  scarso  rendimento è  una violazione del dovere di diligenza del  lavoratore che può configurare un’ipotesi di giustificato motivo soggettivo di licenziamento.