Il lavoro gratuito nel mondo delle associazioni

Può succedere, a volte, di prestare un’attività di lavoro in forma gratuita a favore di associazioni; in realtà, che cosa comporta, da un punto di vista fiscale, una situazione del genere.

Per prima cosa, nel nostro ordinamento giuridico vige una regola semplice e che ha diverse ripercussioni in senso generale, ovvero ogni spostamento di ricchezza deve avere una giustificazione, o una causa in senso puramente tecnico. Applicando questa considerazioni in un rapporto di lavoro ovvero, in senso generale, in ogni attività umana che prevede ricchezza a favore di un soggetto terzo deve trovare giustificazione in una controprestazione, denominata retribuzione, in caso di lavoro dipendente, o corrispettivo, qualora si applichi in un lavoro di tipo autonomo.

Inps, interruzione termini della Gestione separata

L’Inps, attraverso il messaggio n. 20173 dello scorso 21 ottobre 2011, comunica che la Direzione Centrale Entrate sta terminando le operazioni relative alla preparazione delle lettere di interruzione dei termini prescrizionali e di recupero contributivo da inviare ai contribuenti iscritti alla Gestione separata, di cui all’art. 2, comma 26, della Legge n. 335/1995.

In effetti, secondo il dettato legislativo a decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all’iscrizione presso una apposita Gestione separata e finalizzata all’estensione dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale,  ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell’articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione  coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell’articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui  all’articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

L’indennità di mobilità e l’associazione in cooperativa

L’Inps, attraverso la sua circolare dello scorso 19 aprile 2011 n. 67 , ha deciso di fare chiarezza in merito alla compatibilità dell’indennità di mobilità con lavoro subordinato e autonomo. Il nostro Istituto previdenziale si è mostrato particolarmente favorevole sulla compatibilità dell’indennità di mobilità e con la relativa iscrizione nella lista di mobilità.

In effetti, l’Inps conferma così che il lavoratore collocato in mobilità che abbia titolo a percepire la relativa indennità e che voglia rioccuparsi associandosi in cooperativa può chiedere, ai sensi dell’art.7, comma 5, della legge n.223/1991 la corresponsione anticipata della prestazione di mobilità in un’unica soluzione.

Inps, bloccate le domande per la disoccupazione agricola

L’Inps ha deciso di bloccare temporaneamente la ricezione delle domande per la disoccupazione agricola in seguito alle procedure di verifica e accertamento allo scopo di evitare eventuali abusi. In effetti, il nostro istituto previdenziale, attraverso il messaggio n. 18713 del 3 ottobre 2011, ha fornito le prime istruzioni per la gestione delle domande di indennità di disoccupazione agricola bloccate poiché il richiedente la prestazione è risultato anche titolare di partita IVA e/o iscritto ad altra Cassa o ad altro Ente previdenziale.

L’Inps precisa che è necessario definire una serie di verifiche per quantificare l’attività lavorativa autonoma esercitata, agricola o non agricola. In sostanza, per diretta ammissione dell’Inps l’istruttoria dovrà chiarire e valutare la prevalenza di lavoro autonomo rispetto al lavoro dipendente sia di quantificare il numero complessivo delle giornate lavorate (in proprio o alle dipendenze, in settore agricolo o extra-agricolo) da detrarre dal parametro di riferimento secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Lavoratore straniero, lavorare in forma autonoma

Il cittadino extracomunitario che intende fare ingresso in Italia per svolgere un’attività autonoma deve  sempre passare attraverso il decreto flussi.

Per svolgere lavoro in forma autonoma il lavoratore straniero deve, per prima cosa, dimostrare di possedere tutti i requisiti che la legge impone per svolgere la sua attività, oltre ad ottenere il nulla osta all’ingresso per svolgere l’attività autonoma d’interesse.

Rispetto al passato le cose sono leggermente cambiate; in effetti, per svolgere un lavoro non di tipo subordinato – ossia lavoro autonomo, svolgere un’attività industriale, professionale, artigianale o commerciale, ma anche per costituire una società di capitali o di persone, compresa la possibilità di accedere a cariche societarie – non è più possibile ricorrere a forme di collaborazioni di tipo coordinate e continuative.

Lavoratori stranieri, le condizioni per lavorare

Per lavorare in Italia lo straniero deve munirsi un regolare permesso di soggiorno acquisito per adozione, attesa occupazione, attesa acquisto cittadinanza, asilo politico, famiglia, lavoro autonomo, lavoro subordinato, lavoro stagionale, residenza elettiva, ricerca scientifica, studio, tirocinio e formazione professionale, motivi umanitari, minore età.

Non possono svolgere un’attività di lavoro, anche se possono soggiornare nel nostro Paese, i lavoratori stranieri che detengono un permesso di soggiorno per cure mediche, giustizia, missione, motivi religiosi e turismo.

Lavoro autonomo: meglio se a Milano

 Per le attività di lavoro autonomo e di tipo imprenditoriale, la Provincia di Milano in Italia non è seconda a nessuno. Sono infatti ben 500 mila le persone nel milanese che risultano essere impegnate in attività imprenditoriali in qualità di soci, amministratori e, in generale, titolari. A rilevarlo è stata la Camera di Commercio di Milano in accordo con un’elaborazione effettuata prendendo a riferimento i dati del registro delle imprese aggiornati al secondo trimestre del corrente anno. Inoltre, tra queste 500 mila persone contraddistinte a vario titolo dalla voglia di fare impresa e di lavorare in proprio in Provincia, ci sono ben 116 milanesi doc.

Manovra 2011, la chiusura delle partite IVA

In arrivo chiarimenti da parte delle Agenzie delle Entrate in merito al decreto legge 6 luglio 2011, n.  98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, ovvero la manovra correttiva finanziaria del mese di luglio 2011.

In particolare, in merito alla chiusura d’ufficio delle partite IVA  inattive (disposta dall’articolo 23, commi 22 e 23 delle legge n. 111), le disposizioni contenute si inseriscono nel quadro delle previsioni nazionali finalizzate a prevenire e reprimere i fenomeni di evasione e frode in materia di IVA nazionale e comunitaria. In effetti, la volontà del legislatore è quello di ridurre il numero delle partite IVA formalmente attive a quelle effettivamente operanti nel nostro sistema.

Rapporti di lavoro co.co.co della regione Abruzzo, decisa l’incostituzionalità

La Corte Costituzionale, con sentenza del 19 maggio 2011 n. 170, ha rilevato la fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 5 della legge della Regione Abruzzo n. 24 del 2010 sollevata, in riferimento all’articolo 117 – secondo comma, lettera l) della nostra Carta fondamentale – dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La norma regionale si limita a stabilire che, al fine di consentire l’ordinata conclusione dei progetti in itinere, i dirigenti regionali possono prorogare i contratti di collaborazione in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale, addirittura stabilendo che tali proroghe possano essere disposte anche più volte.

Inps, aggiornate le prestazioni per malattia, maternità e tubercolosi

Il maggiore Istituto previdenziale del settore privato ha comunicato, con la circolare n. 69 del 20 aprile 2011, i nuovi importi giornalieri sulla cui base andranno determinate le prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi riferiti all’anno 2011.

Le categorie di lavoratori coinvolti in questa circolare sono i lavoratori soci degli organismi cooperativi di cui al D.P.R. 602/1970, articolo 4, lavoratori agricoli a tempo determinato, compartecipanti familiari e piccoli coloni, lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extracomunitari, lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (solo maternità), lavoratrici autonome quali commercianti, artigiane, CD-CM e imprenditrici agricole professionali (solo maternità).

Mobilità: compatibilità con lavoro autonomo o subordinato

 L’Inps con circolare n. 67 del 14 aprile 2011 ha precisato e riepilogato quando l’indennità di mobilità sia compatibile con attività di lavoro autonomo o subordinato.

Nel caso in cui il beneficiario di indennità di mobilità venga assunto con un contratto di lavoro subordinato la prestazione, ai sensi dell’art. 8, comma 7, della stessa legge, viene sospesa mantenendo tuttavia l’iscrizione nella lista.

Si produce cioè uno slittamento della data di fine prestazione che, tuttavia, non può essere superiore alla durata della prestazione inizialmente prevista.

La stipula di un nuovo contratto a tempo pieno ed indeterminato provoca invece la decadenza dalla prestazione e dall’iscrizione alle liste di mobilità.

Il lavoro accessorio e occasionale e i criteri identificativi

 La Riforma Biagi ha ridefinito sostanzialmente la struttura del lavoro autonomo in Italia cercando, al contempo, di far emergere situazioni di illegalità e precarietà. Rispetto al lavoratore dipendente le prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio sono quelle che non rientrano tra le prestazioni tipiche del lavoro subordinato o autonomo in senso lato.

La Legislazione è intervenuta cercando di delimitare gli ambiti applicativi, decreto n. 276/2003, dove, in particolare all’articolo 70, cerca di fornire tutti gli elementi iggettivi.

In effetti, secondo le disposizioni, rientrano tra le prestazioni di lavoro occasionale e accessorio quelle attività previste, in modo tassativo, nell’elenco messo in evidenza all’articolo 70 o che possono vantare determinati requisiti oggettivi o soggettivi.

Autoimpiego, cos’è

 L’Autoimpiego è una forma di finanziamento che ha come obiettivo principale quello di favorire l’inserimento nel mondo del lavoro, di persone che non sono occupate, attraverso la creazione di imprese di piccole dimensioni. Il D.L. n. 185/2000 regola le forme di autoimpiego e ne detta i requisiti essenziali. Invitalia, l’Agenzia nazionale per l’attrazione d’investimenti e lo sviluppo d’impresa SpA già Sviluppo Italia, prevede la concessione di agevolazioni finanziarie, contributo a fondo perduto e mutuo a tasso agevolato, e di servizi di assistenza e supporto tecnico.

Le concessioni finanziarie sono richiedibili per la creazione di una delle seguenti tipologie di autoimpiego: 

  • lavoro autonomo;
  • microimpresa;
  • franchising.

Inps, i compensi per partecipazione a collegi

L’Inps ha voluto precisare, attraverso la circolare n. 5 del 13 gennaio 2011, la sua posizione sui redditi percepiti da soggetti derivanti dalla partecipazione ai collegi nazionali o territoriali della categoria di appartenenza o degli enti di previdenza privati o privatizzati delle professioni.

Il maggiore istituto previdenziale ha precisato che queste persone non sono soggetti a contribuzione alla gestione separata, ma devono essere assoggettati a prelievo contributivo presso la gestione previdenziale di competenza, in quanto concorrono alla formazione del reddito derivante dall’attività professionale o artistica.

L’Inps ricorda che, con la circolare n. 201 del 17 ottobre 1996, è stato affermato che i corrispettivi dei liberi professionisti per l’attività prestata  negli organi collegiali di governo della professione ovvero negli organi degli Enti di  previdenza di categoria, in quanto non derivanti  dall’esercizio dell’attività  professionale,  costituiscono   redditi  di   lavoro autonomo di cui all’art.  49, comma 2, lett. a) – modificato dall’attuale articolo 50, comma 1, lettera c-bis) – del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e non redditi  professionali.