Chiarimenti sul trattamento di fine servizio per i dipendenti pubblici

 L’Inps, con messaggio n. 8381 del 15 maggio 2012, fornisce indicazioni operative in merito al personale dipendente iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL) e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti d’asilo e di scuole elementari parificate (CPI), nonché in relazione all’età di collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del SSN.

Con la circolare n. 2/2012, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha fornito alcune indicazioni interpretative in relazione agli effetti che la nuova disciplina dei trattamenti pensionistici, introdotta dall’art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, produce sul rapporto di lavoro o di impiego dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Le rimodulazioni delle posizioni stipendiali per il personale della scuola

 L’Inpdap, attraverso la sua nota operativa n. 2 dello scorso 13 febbraio 2012, ha comunicato alcuni chiarimenti in merito alle rimodulazioni delle posizioni stipendiali per il personale del comparto scolastico. In base alla nota operativa l’Inpdap chiarisce che ai fini dell’individuazione della retribuzione pensionabile, della retribuzione contributiva utile ai fini del trattamento di fine servizio, compresa anche della retribuzione utile ai fini TFR, per il personale dipendente a tempo indeterminato, si dovrà fare riferimento alle rimodulazioni stipendiali e alle deroghe previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del 4 agosto 2011 relativo al personale del comparto scuola.

L’Inpdap ricorda che, per effetto della sottoscrizione dallo scorso 4 agosto 2011 del nuovo contratto collettivo che rimodula le posizioni stipendiali del personale docente e non docente della scuola, a decorrere dal 1° settembre 2010 le preesistenti posizioni stipendiali, indicate nella tabella B della nota operativa n. 9 del 18 febbraio 2009, vengono rideterminate secondo la nuova definizione di cui alla tabella 1 allegata alla presente nota.

Inpdap, il trattamento di fine servizio del personale non di ruolo

Il nostro istituto previdenziale del settore pubblico ha deciso, attraverso la nota operativa n. 34 del 26 ottobre 2011, di offrire alcuni chiarimenti in merito alla decorrenza dell’iscrizione ai fini dell’indennità premio di servizio o dell’indennità di buonuscita (TFS) del personale assunto in posizione non di ruolo.

È bene ricordare che la recente nota emessa dall’Istituto previdenziale pubblico trova applicazione solo ed esclusivamente per il personale in regime TFS e non riguarda il personale cosiddetto contrattualizzato assunto nella pubblica amministrazione a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000. Non solo, risulta anche escluso il personale in servizio nella pubblica amministrazione con contratto a tempo determinato in corso o successivo al 30 maggio 2000 che rientra nel regime di trattamento di fine rapporto. In effetti, per i casi non previsti, così come sopra riportati, occorre fare riferimento alla circolare n. 11 del 12 marzo 2001 ed alle sue modifiche ed integrazioni successive.

Inpdap, la liquidazione può aspettare

I trattamenti di fine servizio, Tfs, e quello di fine rapporto, Tfr, saranno erogati dall’Inpdap con tempi più lunghi arrivando a toccare i 24 mesi anche se, poi, resta fermo a 105 giorni i tempi per ottenere la liquidazione del trattamento di fine lavoro per inabilità e decesso.

Tempi grigi per il dipendente statale che, oltre a vedere il blocco della contrattazione, si vede prolungare il termine previsto per ottenere la liquidazione dai sei mesi ai 24 se decide di abbandonare il lavoro prima del pensionamento di vecchiaia o dai tre ai sei mesi in caso di pensione di anzianità. In effetti, la recente manovra di agosto ha modificato i termini per percepire il trattamento di fine servizio e quello di fine rapporto.

Inpdap, in arrivo il fondo Sirio

Buone nuove per la previdenza complementare; in effetti, dal 14 settembre, giorno in cui è stato firmato il suo atto costitutivo tra l’Aran e le Organizzazioni sindacali interessate, è pienamente operativo il fondo Sirio per alcuni comparti del pubblico impiego.

In particolare, secondo le indicazioni contenute, il fondo si rivolge al personale dipendente dei Ministeri, della Presidenza del Consiglio, del parastato, dell’Enac e del Cnel. Non solo, possono anche aderire il personale delle Università e ricerca o delle Agenzia del demanio, Agenzie fiscali, il Coni e le Federazioni sportive, previa stipula di specifico accordo.

Chiarimenti sul TFR negli Enti pubblici non economici

In arrivo dal Ministero del lavoro alcune utili indicazioni in materia di trattamento di fine servizio e trattamento di fine rapporto negli Enti pubblici non economici.

In effetti, la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 20 del 17 giugno 2011, ha risposto ad un quesito dell’ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, in merito alle modalità e ai termini di erogazione del Trattamento di fine servizio e del Trattamento di fine rapporto ex art. 13 Legge n. 70/1975 e art. 3, Legge n. 140/1997 anche alla luce della recente normativa in materia di stabilizzazione finanziaria.

Il trasferimento del TFS/TFR dei dipendenti pubblici

 La soppressione degli enti di diritto pubblico, con la contestuale attribuzione di funzioni e risorse ad altre pubbliche amministrazioni (previsto dall’articolo 7 del Decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010 n. 122), implica che al personale degli enti soppressi trovano applicazione le disposizioni contenute nella legge 29 dicembre 1988 n. 554 e nel relativo regolamento di attuazione di cui al Dpr 22 marzo 1993, n. 104.

Queste disposizioni disciplinano il trattamento di fine servizio e fine rapporto dei dipendenti pubblici interessati da processi di mobilità.

Chiarimenti in merito al TFS per i dipendenti pubblici

 Il recente testo legislativo, legge n. 122/2010, ha posto diverse modifiche in merito alla corresponsione del trattamento di fine servizio, o TFS, da parte del personale iscritto all’Inpdap suscitando, a riguardo, dubbi interpretative tanto che la Direzione centrale delle Previdenza dell’istituto previdenziale pubblico ha deciso di chiarire diversi aspetti ad esso correlati.

In effetti, il nuovo sistema di calcolo adottato dall’amministrazione pubblica ha suscitato diverse perplessità.

TFR, cos’è e come si calcola

Il TFR (Trattamento di fine rapporto o liquidazione) è una somma che deve essere corrisposta ad un lavoratore dipendente dal proprio datore. Questa somma, obbligatoriamente dovuta, è corrisposta dal datore di lavoro alla fine del rapporto di lavoro, indipendentemente dai motivi o dalle cause che hanno determinato la cessazione del rapporto di lavoro (dimissioni, licenziamento, ecc.).

In poche parole, il Trattamento di Fine Rapporto, è una retribuzione differita nel tempo legata non solo alla retribuzione base ma anche ad eventuali compensi ricevuti in modo continuativo. Il pagamento del TFR può essere effettuato a fine servizio o prima della cessazione del servizio, il lavoratore ha infatti la possibilità di richiedere un’anticipazione delle somme del TFR.

Inpdap, trattamento di fine servizio

Avevamo già messo in evidenza che dal 1 gennaio del 2011 cambia il calcolo del trattamento di fine servizio del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche, così come ha stabilito la recente manovra finanziaria di luglio, di competenza dell’Inpdap.

Il nuovo trattamento di fine servizio sarà il risultato di una prestazione costituita dalla somma di due importi: il primo calcolato  in base alle modalità previste dalla specifica normativa del tfs sull’anzianità maturata al 31 dicembre 2010 e il secondo calcolato  in base alle regole dettate per il Tfr, o trattamento di fine rapporto.

Occorre, però, anche tenere conto dei periodi riscattati.

I  riscatti ai  fini Tfs,  la cui domanda è presentata successivamente al 31 dicembre 2010 ma relativa a periodi e/o servizi prestati in data antecedente  al 1° gennaio 2011, influiscono, ai fini del calcolo degli anni utili, sulla individuazione della  prima quota Tfs contribuendo ad aumentare l’anzianità utile.

Inpdap, calcolo dell’indennità di fine servizio

L’ultima manovra economica, ovvero la legge n. 122 del 2010, ha stabilito importanti modifiche a proposito dell’indennità di fine servizio equiparandola a quella del trattamento fine rapporto di lavoro presente nelle aziende private, TFR.

A differenza del privato, nel pubblico impiego è l’Inpdap che corrisponde l’indennità di fine servizio a conclusione del rapporto di lavoro.

La materia è in continua evoluzione; infatti, nel tempo si sono inseriti diversi istituti: dall’indennità di  premio di servizio per i dipendenti degli enti locali e del servizio sanitario nazionale all’indennità di buonuscita per i dipendenti dello stato e del trattamento di fine rapporto (TFR) per le categorie contrattualizzate iscritte all’Inpdap dopo il 31 dicembre 2000.

Il decorso della prescrizione del TFR

Secondo l’autorevole parere della Corte di Cassazione il trattamento di fine rapporto, o TFR, decorre dall’insorgenza del diritto, ovvero dal momento che si estingue il rapporto di lavoro subordinato e non da quanto, cosa comune in caso di vertenze in atto, viene accertato giudizialmente l’effettivo ammontare della quota spettante anche quando sussistono controversie in atto mirate a definire il trattamento delle retribuzioni.

La pendenza di una controversia del genere non può essere utilizzata come elemento ostativo alla proposizione della relativa domanda per il conseguimento del trattamento di fine rapporto.

Per questa ragione il termine iniziale di decorso della prescrizione del diritto al trattamento di fine rapporto va individuato nel momento in cui tale diritto può essere fatto valere e, di conseguenza, nel momento in cui il rapporto di lavoro subordinato è di fatto cessato e non da quando sia stato accertato, per via giudiziale, l’effettivo ammontare delle retribuzioni spettanti.

Gli obblighi del datore di lavoro

Se è vero che il lavoratore ha dei doveri nei confronti del datore di lavoro è altresì corretto affermare che lo stesso datore di lavoro abbia degli obblighi nei confronti