Extracomunitari, conversione dei permessi studio

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota n. 3361 del 22 luglio, ha emesso alcune precisazioni in merito alla disciplina di conversione del permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio o formazione in permesso di lavoro autonomo.

La possibilità è prevista solo quando si instaura un rapporto di lavoro nella forma del contratto a progetto, disciplinato dagli articoli 61 e seguenti del decreto n. 276/2003.

Secondo il Ministero del Lavoro, le Direzioni Provinciali dovranno vigilare e verificare la documentazione presentata dallo straniero richiedente che dovrà dimostrare il carattere autonomo del contratto a progetto.

Il lavoro accessorio nei parchi divertimento

Con l’arrivo dell’estate i parchi come luogo di ritrovo e di divertimento (acquatici, tematici, naturalistici e parchi avventura) sono sempre più affollati tanto da richiedere un aumento stagionale del proprio personale.

A questo proposito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha espresso parere favorevole sulla possibilità di instaurare un rapporto di lavoro accessorio.

I rapporti di lavoro instaurati in questo modo non devono però rientrare tra le prestazioni assoggettabili a contribuzione Enpals. In effetti, la maggior parte dei lavoratori dipendenti dei parchi divertimento sono sottoposti alla contribuzione di questo ente previdenziale.

Contratto a progetto con la parrocchia

Qualora la parrocchia, o un qualsiasi altro ente religioso, abbia la necessità di affidare l’incarico di responsabile delle attività, ad esempio estive, ad un laico retribuito è opportuno utilizzare un Co.Co.Pro. con un adeguato progetto.

Il contratto di lavoro a progetto deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini della prova, alcuni precisi elementi: l’indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro e l’indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuata nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto.

Lavorare in parrocchia

A volte può succedere che una parrocchia ha la necessità di utilizzare forme di collaborazione retribuita per seguire la comunità e per espletare i servizi che eroga: una scuola o il centro estivo per ragazzi.

Così qualora una parrocchia decida di affidare la direzione delle attività estive ad un  collaboratore (volontario o retribuito), oltre alle capacità tecniche e organizzative, deve valutare le possibili forme di collaborazione e di rapporto di lavoro.

Occorre precisare che esiste un principio costituzionale che impone di retribuire il lavoro con giustizia ed in proporzione al tipo di mansione svolta. I criteri cui parametrare il quantum sono dati principalmente dai contratti collettivi nazionali per mansioni equivalenti.

Collegato lavoro, collaborazioni coordinate e continuative

Il collegato lavoro, all’articolo 50, pone una disciplina di carattere transitorio sui rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per la misura del risarcimento del danno nei casi in cui sia stata accertata la natura subordinata di un rapporto di questo tipo.

In modo particolare, nel Collegato si intendono introdurre specifici criteri di determinazione della misura del risarcimento del danno, per i casi di accertamento della natura subordinata di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Ricordiamo che il decreto legislativo n. 276 del 2003 (meglio conosciuta come riforma Biagi) ha introdotto, agli articoli 61-69, una specifica disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative (lavoro a progetto), applicabile al solo settore lavorativo privato.

La certificazione dei contratti di lavoro nel Collegato

L’articolo 30 del Collegato lavoro, decreto 1167-B/bis, si occupa delle clausole generali e delle certificazione del contratto di lavoro.

Il concetto è semplice, le parti che sottoscrivono il contratto (datore di lavoro e lavoratore) possono dichiarare che il contenuto dello stesso corrisponde a verità ed è stato pattuito liberamente. Le commissioni di certificazione saranno i luoghi dove sarà possibile certificarli.

Al comma 3 del testo presente in Senato sono presenti disposizioni relative agli elementi presenti nei contratti collettivi e individuali di lavoro a cui il giudice deve far riferimento nei contenziosi relativi ai licenziamenti individuali.

Secondo il testo si dispone che il giudice, nel valutare le motivazioni poste alla base del licenziamento, debba tener conto delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo, presenti nei contratti collettivi di lavoro ovvero, se stipulati con l’assistenza delle richiamate commissioni di certificazione, nei contratti individuali di lavoro.

Inps, rimborso dei buoni lavoro cartacei per lavoro occasionale

L’Inps con il  messaggio n. 12082 del 04 maggio 2010 intende fornire alcune indicazioni relative alla regolamentazione del sistema di lavoro occasionale di tipo accessorio così come prevede l’articolo 70 del decreto n. 276/2003 e successive modifiche.

L’istituto previdenziale ha fornito diverse precisazioni sulle modalità di rimborso dei voucher cartacei non utilizzati dai committenti anche in considerazione delle richieste di rimborso di buoni lavoro cartacei già pervenute presso alcune sedi.

In particolare, nella circolare n. 81/2008 è stato previsto che su tutto il territorio nazionale l’eventuale rimborso dei buoni cartacei acquistati dai datori di lavoro e non utilizzati può avvenire esclusivamente presso le Sedi dell’Inps.

Il voucher per gli stewards negli stadi di calcio

L’Inps, attraverso il messaggio 9999/2010, ritiene possibile ricorrere, in attuazione del decreto ministeriale del Ministero dell’Interno del 24 febbraio 2010, al lavoro accessorio anche per svolgere l’attività di steward così come prevede il decreto.

In particolare si prevede l’applicabilità esclusivamente per le partite ufficiali di calcio di squadre professionistiche in impianti sportivi con capienza superiore a 7.500 posti.

Il messaggio dell’Inps sembra non ritenere possibile per le imprese di somministrazione e di quelle aggiudicatarie di appalti di offrire stewards in altre manifestazioni sportive e nemmeno per servizi di accoglienza o supporto in manifestazioni fieristiche e spettacoli offerte in forma di appalto di servizi.

Il lavoro accessorio nell’ambito delle imprese agricole

Il tema è abbastanza interessante e nel contempo controverso tanto che la Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana ha ritenuto di coinvolgere la Direzione Generale per le Attività Ispettive del Ministero del Lavoro al fine di chiarire l’interpretazione dei commi 148 e 149 dell’ultima Legge Finanziaria 2010 (Legge 191/2009) a due casi concreti.

Ricordiamo che la legge 191/2009 ha modificato l’articolo 70 del decreto n. 276/2003.

La confederazione, mediate una precisa istanza, ha posto in evidenza, alla Direzione Generale, l’eventuale applicabilità per i percettori di integrazioni salariali o di sostegno al reddito della norma ex articolo 70 al fine di svolgere prestazioni occasionali di tipo accessorio in favore di imprese agricole. Inoltre, si è anche messo in evidenza se le stesse possano fruire di prestazioni di lavoro accessorio svolte da lavoratori con contratto a tempo parziale (part time).

Il contratto di lavoro intermittente

Il contratto di  lavoro intermittente, noto anche come lavoro a chiamata, è un particolare contratto di lavoro che pone il lavoratore a disposizione delle esigenze tecnico organizzative del datore di lavoro che decide liberamente se, e quando, utilizzarlo attraverso una chiamata, nei limiti espressi all’articolo 34 del decreto n. 276/2003.

In sostanza, il lavoratore svolge determinate prestazioni in modo discontinuo e, rispetto ad un contratto di lavoro di tipo subordinato, non esiste la predeterminazione della quantità della prestazione lavorativa.

Collegato lavoro: scontro sull’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori

Oggi si sciopera anche per affermare il ruolo preminente dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Infatti, con l’art. 31 del collegato lavoro il Legislatore elimina l’obbligatorietà, D.L. n. 80/1998, del tentativo di conciliazione reintroducendo la normativa in vigore fino al 1998.

Non solo, le parole dell’assessore al Lavoro, Pari Opportunità e politiche giovanili della regione Lazio, Alessandra Tibaldi, non lasciano dubbi sulla posizione dell’opposizione:

Siamo in presenza di un attacco senza precedenti al mondo del lavoro ed ai principi di civiltà giuridica del nostro ordinamento giuslavoristico.

Di fronte a questo inaudito attacco al sistema di tutele e diritti delle lavoratrici e dei lavoratori mi unisco al coro di tutto coloro che stanno aderendo all’appello contro questa controriforma, che aggira subdolamente l’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori.

Mobilità: benefici per l’assunzione di soggetti in reinserimento

Il sistema normativo italiano si compone di un innumerevole panorama di benefici finalizzati all’assunzione di soggetti che possono vantare diverse particolarità.

A questo proposito per garantire l’inserimento, o il reinserimento, nel mercato  del lavoro dei lavoratori svantaggiati ci viene in aiuto il decreto legislativo n. 276/2003.

Così, secondo quanto stabilisce il citato decreto legislativo è possibile per le imprese di assumere a termine, per un periodo compreso tra sei e 18 mesi, soggetti in mobilità che utilizzano trattamenti integrativi.

Questi benefici si suddividono tra economici e contributivi.

Il beneficio economico è la risultante della somma tra quanto percepito dall’INPS (che continua ad erogare) ed il livello contrattuale di riferimento, mentre, dall’altro lato, dai contributi dovuti si detrae l’ammontare della contribuzione figurativa.

Il trasferimento d’azienda: regole e limiti

 In un periodo di crisi a volte si ricorre al trasferimento d’azienda, ovvero del trasferimento dell’azienda da un imprenditore ad un altro secondo quanto stabilisce il codice civile, art. 2556 e successivi.

La disciplina però non è solo regolamentata dalla disciplina civilistica, ma è supportata da un’apposita normativa lavoristica che ha l’obiettivo di tutelare la posizione dei prestatori occupati nell’azienda ceduta, art. 2112 codice civile e Legge 428/1990.

Sicuramente ai dipendenti interessa la loro posizione, in termini normativi ed economici. Pensiamo a questo riguardo le ferie maturate e gli scatti di anzianità.

Il trasferimento d’azienda si attiva ricorrendo ad una specifica procedura preventiva così come stabilisce l’art. 47 della L. 428/1990 coordinato con le modifiche del D.Lgs. n.18/2001.

Ministero del lavoro, definite le guide per la formazione nel 2010

 Il ministero del lavoro, con il contributo delle regioni e delle parti sociali, ha emanato le linee guida per il 2010 per la formazione professionale.

L’accordo ha l’obiettivo di razionalizzare le politiche di formazione con un uso più mirato ed equilibrato delle risorse finanziarie disponibili, circa 2.5 miliardi di euro.

Le risorse finanziarie, in buona sostanza, sono limitate e non permettono di avviare singole politiche regionali. Ora, grazie a questa intesa, diventa  possibile dare risposte efficienti e mirate attraverso un unico strumento al problema serio della disoccupazione e alla ricollocazione degli inoccupati.

Rientrano in questa categoria i disoccupati di lungo corso, i lavoratori in mobilità o in cassa integrazione.