La surroga delle prestazioni pensionistiche

L’Inps, ricorrendo alla circolare n. 134 del 12 ottobre 2011, intende offrire maggiori informazioni in merito al processo produttivo delle azioni surrogatorie da attivare ai sensi dell’articolo 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222, nei confronti dei responsabili e delle loro eventuali compagnie assicuratrici, per il recupero delle prestazioni erogate agli assicurati a titolo di assegno ordinario di invalidità e di pensione ordinaria di inabilità.

Secondo la legge in questione, l’istituto erogatore delle prestazioni è surrogato, fino alla concorrenza del loro ammontare, nei diritti dell’assicurato o dei superstiti verso i terzi responsabili e le loro compagnie di assicurazione.

A questo scopo si dovrà calcolare il valore capitale della prestazione erogata, mediante i criteri e le tariffe, costruite con le stesse basi di quelle allegate al decreto ministeriale 19 febbraio 1981, in attuazione dell’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, che saranno determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il Ministero del lavoro presenta il PIAAC

 Il Ministero del lavoro ha dato l’avvio all’indagine conoscitiva denominata PIAAC, ossia il programma dell’OCSE per la valutazione internazionale delle competenze degli adulti e per conoscerne lo stato attuativo.

Nel corso di una conferenza stampa il Ministero del lavoro e l’Isfol, l’Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori, hanno annunciato della nuova ricerca targata OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) che si pone l’obiettivo di conoscere e analizzare le competenze possedute dalla popolazione adulta di 25 Paesi in tutto il mondo, in modo particolare le competenze che si possono espletare in ogni rapporto di lavoro.

In effetti, la ricerca mira a misurare, in un certo senso, la capacità di utilizzare le nuove tecnologie, la conoscenza del web ma anche le più semplici abilità di calcolo, lettura e comprensione di notizie e testi rappresentano il patrimonio di base che ogni individuo utilizza per vivere, interagire e lavorare.

CGIL, le donne percepiscono meno di mille euro al mese

Il sindacato di categoria dei pensionati della CGIL ha posto in evidenza un dato non da sottovalutare, ovvero più di 9 milioni di pensionati donne percepiscono non più di mille euro al mese. Proprio in questi giorni si sta discutendo del problema delle pensioni in occasione dell’ottava Assemblea delle donne del sindacato pensionati della CGIL e la SPI non può non tenere conto di questo dato allarmante che pone ancora una volta in evidenza una pesante discriminazione di genere.

In effetti, i dati mettono in luce che una donna pensionata percepisce meno di mille euro contro un assegno pensionistico degli uomini è di circa 1300 euro. Non solo, i dati della federazione SPI mettono in luce un’altra discriminazione: mentre la pensione media è di circa 961 euro al mese non si deve trascurare anche che 2.480.000 donne non superano quota 358 euro, 2.800.000 arrivano ad un massimo di 721 euro e 2 milioni a 792 euro.

Il nuovo apprendistato e le sanzioni applicabili

Interessanti novità anche in materia di sanzioni con il nuovo contratto di apprendistato. In effetti, con l’entrata in vigore del nuovo T.U. sull’apprendistato cambiano anche le relative sanzioni. In effetti, il datore di lavoro, che di fatto è il responsabile dell’erogazione della formazione, non adempie alla sua primaria funzione di erogazione di un opportuno programma di formazione allora deve corrispondere una sanzione composta dalla differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione.

Le nuove modalità dell’Inps sulla gestione del contenzioso

L’Inps, con la circolare n. 132 dell’11 ottobre 2011, comunica le nuove modalità di gestione del contenzioso amministrativo e giudiziario in considerazione delle modifiche introdotte dalla circolare n.113 del 30 agosto 2011 (Evoluzione del modello organizzativo di cui alla Determinazione commissariale n. 140 del 29 dicembre 2008).

La circolare segue quella precedente, la n. 113 del 30 agosto 2011, dove si danno indicazioni precise al nuovo modello organizzativo che deve essere ispirato a diversi criteri: la ricompattazione delle attività, in logica di unicità del flusso di processo produttivo, il potenziamento delle Linee di prodotto/servizio e la strutturazione del servizio di consulenza, affidato al coordinamento del Responsabile di Agenzia Interna ed al Responsabile di Agenzia Complessa.

Parlamento, proposta di legge per modificare le prestazioni occasionali

Presentata al Parlamento una proposta di legge che mira a modificare al capo II del titolo VII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,in materia di prestazioni occasionali di lavoro di tipo accessorio rese da particolari soggetti.

Secondo la proposta possono svolgere attività di lavoro accessorio gli inoccupati e disoccupati da oltre un anno, le casalinghe, gli studenti e pensionati fino ad arrivare anche ai disabili e soggetti ricoverati in comunità di recupero e i lavoratori extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

Possono altresì svolgere attività di lavoro accessorio, nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito compatibilmente con quanto stabilito dall’articolo19, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28gennaio 2009, n. 2.

Lavoro, in arrivo il nuovo apprendistato

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 167 del 14 settembre 2011, ossia il nuovo Testo unico dell’apprendistato. Infatti, il governo ha provveduto a pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2011 il Decreto Legislativo n. 167 del 14 settembre 2011, che attua la delega conferita al Governo dalla Legge n. 247 del 24 dicembre 2007 in materia di previdenza, lavoro e competitività per favorire la crescita, disciplinando l’apprendistato quale contratto di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato all’occupazione e alla formazione dei giovani.

Inps, nuove modalità per la Dichiarazione Sostitutiva Unica

Nella circolare n. 130 emessa dall’Inps il 10 ottobre 2011 sono illustrate le nuove modalità di presentazione telematica all’Inps della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini del rilascio delle certificazioni ISE/ ISEE. L’Istituto previdenziale ricorda che nella prima fase di attuazione del processo telematizzato è concesso un periodo transitorio stabilito fino al 30 novembre 2011. Successivamente, alla scadenza di questo periodo, ossia dalla data quindi del prossimo 1 dicembre 2011, le Dichiarazioni Sostitutive Uniche che verranno presentate all’Inps dovranno essere inoltrate esclusivamente attraverso il canale telematico.

Inail, per Sacconi è necessario una riforma costituzionale

 Regole chiare e riforme per offrire un sistema chiaro e trasparente in fatto di lotta agli infortuni fino ad arrivare a una vera riforma costituzionale: ecco, in sostanza, il parere del Ministro del lavoro Maurizio Sacconi presentato in occasione della giornata nazionale per le vittime di incidenti sul lavoro dell’Anmil.

In effetti, per Sacconi

E’ necessaria una riforma costituzionale sulla sicurezza sul lavoro. Mi auguro che sia il Parlamento, con voto unanime, a riportare tutte le competenze di questa materia allo Stato. Sono un federalista convinto, ma non credo che certi ambiti debbano essere devoluti

La sostituzione dei lavoratori in congedo di maternità e parentale

Per sostituire le lavoratrici o i lavoratori assenti dal lavori in congedo di maternità, di paternità e parentale ai sensi del decreto n. 151/2001 il datore di lavoro può assumere personale con contratto a tempo determinato o temporaneo.

Possono accedere a questo beneficio i datori di lavoro di qualsiasi settore e aventi un organico al momento dell’assunzione inferiore a 20 dipendenti e i datori di lavoro privati, aventi forma di impresa, in cui operino lavoratrici autonome quando la sostituzione riguardi le stesse lavoratrici autonome.

La legge prevede, nelle aziende con meno di venti dipendenti, uno sgravio contributivo del 50% qualora si proceda all’assunzione di personale con contratto a tempo determinato. Quando la sostituzione avviene con contratto di lavoro temporaneo, l’impresa utilizzatrice recupera dalla società di fornitura le somme corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto.

Nuova sentenza sui termini di impugnazione dei contratti a termine

 Il Tribunale di Milano in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro è intervenuto, attraverso la sua sentenza n. 3914 dello scorso 4 agosto 2011, sui termini di impugnazione  dei contratti a termine.

In sostanza, il giudice del Tribunale ha stabilito che il comma 54 dell’articolo 2 della legge 10/2011 ha sospeso sino al 30 dicembre 2011 l’entrata in vigore dei nuovi termini di impugnazione previsti dall’articolo 32 della legge n. 183/2010, incluso quello riguardante i contratti “atipici” già scaduti alla data dell’entrata in vigore della stessa legge, ovvero alla data del 24 novembre 2010.

Nel caso in questione la contestazione riguardava una serie di contratti a termine scaduti prima del 24 novembre 2010, mentre l’impugnazione del contatto avveniva non entro la data stabilita del 23 gennaio 2011.

Cassa integrazione in deroga, convenzione Inps e Regione Toscana

L’Inps, con messaggio n. 18805 dello scorso 4 ottobre 2011, informa che è stata sottoscritta una nuova convenzione con la Regione Toscana in materia di in cassa integrazione in deroga con due interessanti novità a riguardo: per prima cosa le domande presentate dalle aziende alla Regione Toscana a partire dal 18 ottobre 2011 saranno autorizzate prevedendo quale unica modalità di erogazione il pagamento diretto, escludendo quindi la possibilità per l’azienda di richiedere il pagamento a conguaglio e, come seconda novità, dalla stessa data le aziende potranno trasmettere all’Inps i modelli SR41 per le domande a pagamento diretto (già autorizzate dalla Regione o di nuova autorizzazione) esclusivamente attraverso il canale telematico.

La frazionabilità del congedo straordinario

 Il congedo straordinario è previsto all’articolo 4 della legge 8 marzo  2000 n. 53 e può essere richiesto dai  dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni, durante il quale il dipendente conserva il posto di lavoro, conseguendo un’indennità economica, per fornire assistenza  ai coniugi, ai genitori, anche adottivi, ai figli anche adottati, ed ai fratelli o sorelle, portatori di handicap  in condizioni di gravità riconosciuta ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 104/92.

Il congedo si può utilizzare per un periodo massimo di 24 mesi, in modo continuativo o frazionato; in realtà, gli enti previdenziali ammettono il frazionamento fino alla giornata intera, ma  non è ammesso il frazionamento ad ore.

Unione Europea, parere positivo sul credito d’imposta

L’Unione Europea, per decisione della Commissione Europea, ha approvato il credito di imposta per le imprese del meridione per contratti a tempo indeterminato deciso dal governo nel quadro della legge n. 70/2011, noto anche come decreto sviluppo. Grazie a questa decisione il governo italiano può confermare gli obiettivi a suo tempo presi per la Strategia Europea 2020 e incrementare il tasso di occupazione nelle zone del Mezzogiorno.