Novità sul decreto flussi stagionali 2012

 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso noto l’attribuzione territoriale delle quote per l’ingresso in Italia di lavoratori extracomunitari stagionali.

Infatti, con la lettera circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 aprile 2012 vengono ripartite territorialmente le quote di ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2012.

Il Ministero ricorda che, in base al DPCM del 13 marzo 2012, la quota massima di ingressi prevista è di 35.000 unità e riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Egitto, Repubblica delle Filippine, Gambia, Ghana, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Marocco, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina e Tunisia. Ad integrazione di quanto già indicato nella circolare congiunta del 20 marzo 2012, si precisa che i cittadini non comunitari titolari di permesso di lavoro stagionale rilasciato nell’anno precedente,  anche se non appartenenti ai paesi sopra elencati, maturano –  in base a quanto previsto dalla legislazione vigente –  un diritto di precedenza per il rientro in Italia nell’anno successivo per ragioni di lavoro stagionale.

I punti essenziali della Riforma del lavoro

 Il Ddl della riforma del lavoro è stato approvato dal Governo e tra poche settimane sarà al vaglio del Parlamento. In base a diverse indicazioni, il nuovo disegno di legge contiene diverse modifiche nei contratti di lavoro presenti nel panorama lavorativo nazionale.

In particolare, sul lavoro intermittente il governo Monti è intervenuto fissando l’obbligo di comunicazione preventiva in occasione di ogni chiamata, oltre all’impossibilità di stipulare con questa particolare forma contrattualistica con soggetti aventi meno i 25 anni o più di 45 anni e una stretta sull’indennità di disponibilità che sarà oggi dovuta anche se non vi sia effettiva chiamata, se il contratto è previsto per i periodi del week end o delle vacanze.

Prime istruzioni sulla domanda di servizio e del fabbisogno di risorse per INPDAP ed ENPALS

 Nell’individuazione delle linee generali per l’integrazione in Inps dei soppressi Inpdap ed Enpals, è stato stabilito nella data del 30 giugno 2012 il termine entro il quale dovrà essere determinata e trasmessa al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, per la definita approvazione, la nota di assestamento del bilancio di previsione per l’anno 2012 (Bilancio di integrazione).

Secondo le indicazioni fornite dall’Inps, circolare n. 50 del 29 marzo 2012, la formulazione dell’obiettivo di produzione lorda del bilancio assestato 2012 dovrà tenere conto della definizione delle domande di servizio presentate dagli utenti dei due enti soppressi che perverranno nel corso del 2012. Inoltre, sono estese ai due enti le disposizioni relative al procedimento di rilevazione dei fabbisogni complessivi di risorse strumentali per l’anno 2012, al fine di renderli disponibili alle funzioni di approvvigionamento ed acquisto.

Pubblicato il bando per l’avvio delle ‘Botteghe dei Mestieri’

 Nell’ambito del programma AWVA, ovvero Apprendistato e mestieri a vocazione artigianale, è stato finalmente pubblicato il bando per l’avvio delle ‘Botteghe dei Mestieri’.

Il bando è stato pubblicato il 3 aprile 2012 da Italia Lavoro, nell’ambito del Programma AMVA promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il contributo dei PON del Fondo Sociale europeo 2007-2013 “Azioni di sistema” e “Governance e azioni di sistema” – l’Avviso pubblico rivolto alle imprese per l’avvio di Botteghe di Mestiere e ai giovani per la formazione on the job nei mestieri a vocazione tradizionale.

L’iniziativa ha per oggetto la creazione di 110 laboratori sperimentali in altrettante province, detti “Botteghe dei Mestieri”, in collaborazione con le imprese del territorio, individuate mediante l’avviso pubblico.

Disponibile il cassetto previdenziale per artigiani e commercianti

 L’Inps, con il messaggio n. 5769 del 2 aprile 2012, fornisce le prime indicazioni sul nuovo servizio offerto dall’Istituto. Infatti, sul portale dell’Istituto, la nuova funzionalità Cassetto Previdenziale Artigiani e Commercianti sono ora disponibili allo scopo di facilitare agli iscritti alle gestioni autonome degli artigiani e commercianti la consultazione dei dati contenuti negli archivi dell’Istituto: il Cassetto Previdenziale fornisce in tempo reale una situazione riassuntiva delle informazioni inerenti la propria posizione previdenziale. Alla funzione si potrà accedere, direttamente o per il tramite di un intermediario delegato, attraverso la sezione dedicata ai “Servizi online”, dopo l’autenticazione tramite PIN di accesso abbinato al proprio codice fiscale.

Salta l’onere della prova per il licenziamento del lavoratore

 Il Ministro Fornero ha recepito alcune indicazioni espresse dalle parti sociali visto che ha deciso di togliere  nel testo dell’accordo l’onere della prova a carico dei lavoratori nei licenziamenti di tipo economico per evitare, da parte del datore di lavoro, di camuffare licenziamenti di tipo discriminatori o disciplinari.

È una richiesta che le parti sociali, in primis la CGIL di Susanna Camusso, hanno da diverso tempo richiesto al governo insieme a quella che divide le diverse componenti, ovvero la possibilità di ottenere il reintegro a fronte di un licenziamento di questo tipo.

Infatti, nel testo originale del disegno di legge il reintegro non compariva tanti che il giudice laddove accerti l’insussistenza del giustificato motivo oggettivo ordina il pagamento di un’indennità risarcitoria onnicomprensiva, tra 15 e 27 mensilità di retribuzione e non il reintegro.

Le modifiche al lavoro somministrato

 Sono state modificate alcuni criteri che aiutano a identificare la natura del lavoro somministrato e tra questi, di certo, una significativa modifica introdotta alla disciplina del decreto legilastivo n. 276/03  dal decreto leg.vo n. 24/2012, circa il  rapporto in somministrazione a tempo determinato, concerne l’obbligo delle ragioni che lo giustificano.

Infatti, il comma 4 dell’articolo 20 prevede che la somministrazione di lavoro a tempo determinato é ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore, mentre il comma 5bis prevede un’eccezione  a tale  regola  delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, nel senso che si prescinda dalle stesse se con rapporto somministrasto a tempo determinato risultino  assunti lavoratori in mobilità, a norma dell’art.8 comma 2 della legge n.223/91,in cui si stabilisce che i lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi.

Come ottenere lo sgravio contributivo per la contrattazione di secondo livello

 L’inps fornisce indicazioni su come ottenere lo sgravio contributivo per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello; infatti, le aziende dovranno inoltrare apposita domanda all’Istituto previdenziale esclusivamente per via telematica, anche per i lavoratori iscritti ad altre Enti previdenziali. L’ammissione al beneficio riguarderà tutte le domande trasmesse entro il periodo indicato dall’Istituto con un successivo messaggio, con cui saranno rese note giorno e ora a partire dalle quali sarà possibile la trasmissione telematica delle istanze. Entro i 60 giorni successivi al termine fissato per l’invio delle richieste, l’Istituto provvederà all’ammissione delle aziende allo sgravio contributivo, dandone immediata comunicazione alle stesse a agli intermediari autorizzati.

Più professionisti in società

 È in Gazzetta ufficiale la Legge n. 27 del 24 marzo 2012 recante la conversione del cosiddetto “decreto liberalizzazioni” approvato con il Decreto Legge n. 1/2012 per introdurre interventi urgenti in materia di concorrenza, sviluppo delle infrastrutture e competitività. Tra le numerose modifiche apportate al testo originario del decreto, la legge di conversione introduce alcuni correttivi alla disciplina della “società tra professionisti”.

Ricordiamo che la disciplina delle “società tra professionisti” è stata introdotta con l’articolo 10 della legge n. 183/2011, ovvero la “Legge di stabilità 2012”, e prevede alcune norme speciali per regolare l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico facendo ricorso ad una delle forme societarie disciplinate dai Titoli V e VI, del Libro V del Codice Civile (società e società cooperative).

Slitta al 30 giugno 2012 l’obbligo di comunicare la PEC delle società al registro imprese

 Le società costituite prima del 29 novembre 2008 devono, se non hanno ancora provveduto, comunicare ed iscrivere il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) al Registro Imprese (art. 16, c. 6 del DL 185/2008 convertito nella L. 2/2009). Il termine per il deposito di tale adempimento, precedentemente fissato al 29 novembre 2011, è stato prorogato al 30 giugno 2012 (art. 37 del DL n. 5/2012 in vigore dal 10/02/2012 – G.U. n. 33 del 09/02/2012). Ricordiamo che per la richiesta di iscrizione non si devono pagare diritti di segreteria o imposta di bollo.

Le imprese individuali e le altre imprese non costituite in forma societaria, non sono obbligate al deposito di questa comunicazione; nel caso in cui venga depositata, sono dovuti diritti di segreteria ed imposta di bollo.

Il licenziamento del dirigente che rifiuta il trasferimento

 Interessante sentenza della Corte di Cassazione che ribadisce un principio importante, ovvero è licenziabile un dirigente che rifiuti un trasferimento non ponendolo alla stessa stregua di un comune lavoratore dipendente.

Infatti, con la sentenza n. 4797 del 26 marzo 2012 la Cassazione, richiamando principi più volte affermati dalla propria giurisprudenza, ha affermato la legittimità di un licenziamento comminato da una impresa nei confronti di un proprio dirigente che aveva rifiutato il trasferimento ad altra sede, sostenendo la natura ritorsiva del provvedimento.

I nuovi limiti minimi retributivi giornalieri dell’Inail

 L’INAIL, con la circolare n. 16 del 27 marzo 2012, comunica i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera, per l’anno 2012, per il calcolo dei premi assicurativi.

Il nostro Istituto di prevenzioni infortuni sul lavoro precisa che i due fattori che concorrono alla determinazione del premio assicurativo ordinario sono il tasso di premio indicato dalla tariffa dei premi con riferimento alla lavorazione assicurata e l’ammontare delle retribuzioni. La retribuzione imponibile su cui calcolare il premio assicurativo si distingue in retribuzione effettiva, retribuzione convenzionale e retribuzione di ragguaglio.

Il riordino complessivo della disciplina dell’apprendistato in Confcommercio

 Lo scorso 24 marzo 2012 è stato siglato l’accordo di riordino complessivo sulla disciplina dell’apprendistato tra Confcommercio-Imprese per l’Italia e le organizzazioni sindacali rappresentate da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil.

Così come prevede il nuovo Testo unico sull’apprendistato (così come riportato dal D. L.vo n. 167/2011), l’accordo  prevede, per specifiche figure professionali analoghe a quelle artigiane, durate diversificate e percorsi formativi ad hoc in grado di rispondere alle esigenze delle imprese e dei lavoratori: l’intesa non è derogabile dalla contrattazione integrativa di secondo livello.

Chiarimenti dall’Inail sulla polizza casalinghe

 Il Comitato amministratore del fondo autonomo speciale dell’Inail propone una serie di interventi per ampliare le tutele dell’assicurazione: dall’innalzamento dell’età anagrafica a 70 anni all’introduzione dell’assegno permanente per invalidità gravi, dalla “rendita unificata” alla riduzione al 25% della soglia minima di indennizzo.

Infatti, il Comitato INAIL amministratore del fondo autonomo speciale con la delibera della seduta del 29 marzo ha ufficializzato una serie di proposte per ampliare in modo sensibile l’arco delle tutele dell’assicurazione e la platea dei beneficiari della polizza casalinghe.

L’idea è quella di proporre una polizza finalizzata a dare maggiori tutele. Ricordiamo che la polizza è stata istituita dalla legge 493/99 e ha subito due importanti modifiche nel tempo: l’estensione anche al caso “morte” e l’abbassamento della soglia minima di copertura dal 33% al 27% di invalidità permanente.