La 104/92 è una legge che pone il nostro paese in una posizione di primo piano in fatto di tutela delle categorie svantaggiate.
Infatti, la legge n. 104/92 prevede che al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.
La Corte di Cassazione con sentenza del 31 maggio 2010 n. 13256 ha stabilito che quando non è possibile stabilire una relazione tra i lavoratori scioperanti e quelli assenti per malattia non è ammissibile privare per volontà del solo datore di lavoro la relativa retribuzione degli assenti per motivi di salute.