La festività del 17 marzo e i dipendenti pubblici

Un vero affare per il governo che intende festeggiare il 150esimo dell’Unità d’Italia con i soldi dei contribuenti, in particolare i dipendenti pubblici ci rimetteranno per ricordare il prossimo 17 marzo un giorno di ferie.

La posizione della pubblica amministrazione è chiara e lo precisa con la nota della Funzione Pubblica con la Relazione Tecnica al DDL di conversione (A.S. n. 2569) del decreto legge 22 febbraio 2011, n. 5.

Nella nota si ribadisce che il decreto-legge non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e constatato che, pur se risulta aggiunto, per l’anno in corso, un giorno festivo al calendario, non aumenta il numero complessivo delle giornate di astensione dal lavoro, così come fissate dalla legge 27 maggio 1949 n. 269, in quanto nell’anno 2011 cadono di domenica le festività del 1° maggio e del 25 dicembre.

Previdenza complementare: anticipazioni agli iscritti

La Covip con deliberazione del 10 febbraio 2011 ha riepilogato le regole da seguire in materia di anticipazioni della posizione maturata dagli iscritti a fondi complementari.

L’art. 11, comma 7, del d. lgs. 5 dicembre 2005, n.252 consente all’iscritto di chiedere anticipazioni sulla prestazione in ipotesi particolari:

in qualsiasi momento e, dunque, a prescindere dall’anzianità di iscrizione, è possibile chiedere un anticipo in misura non superiore al 75 % della posizione individuale per  spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche a seguito di gravissime situazioni relative all’aderente, al coniuge e ai figli.

Lavori usuranti, la bozza del governo

 Giuliano Cazzola interviene a proposito sullo schema di decreto legislativo predisposto dal governo in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (lavori usuranti).

Come ricorda l’On. Cazzola lo schema di decreto legislativo in esame è volto a dare attuazione alla delega attraverso la quale, in deroga alle disposizioni contenute nell’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, viene concesso a specifiche categorie di lavoratori dipendenti, impegnati nelle cosiddette attività usuranti, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori rispetto a quelli richiesti per la generalità dei lavoratori dipendenti.

Per prima cosa la bozza del governo individua i destinatari dei benefici, fermi restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a 35 anni ed il regime vigente di decorrenza del pensionamento.

Lavoratori domestici: novità nella comunicazione telematica

L’inps, con circolare del 11 marzo 2011 n. 49 ha reso noto le nuove modalità di presentazione della comunicazione obbligatoria di assunzione,  trasformazione, proroga e cessazione del rapporto di lavoro domestico.

Come stabilito dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010 n. 122, è diventata obbligatoria la modalità telematica per molti servizi Inps.

Lavoro usurante, le mansioni notturne e la linea catena

Il disposto contenuto nella legge 247/2007 insieme al decreto 66/2003 precisano che rientrano nella categoria dei lavoratori notturni quei lavoratori che possano far valere, nell’arco temporale di riferimento, una permanenza minima.

A questo proposito, secondo le disposizioni legislative, è lavoratore notturno chi svolge la sua attività lavorativa per un minimo di 80 giorni lavorativi annui, il limite che deve essere riproporzionato per i contratti a tempo parziale. Non solo, il legislatore definisce come periodo notturno un arco temporale di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino.

La legge 247/2007 chiarisce, da un punto di vista normativo, anche il significato della linea catena, ovvero i lavoratori che, all’interno di un processo produttivo in serie – contraddistinto da un ritmo collegato a lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni – svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall’organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo di qualità.

Agricoli: novità sulla dichiarazione trimestrale

 L’Inps con circolare del 10 marzo 2011 n. 46 ha reso noto che è stato avviato un processo di revisione del sistema che gestisce le dichiarazioni di manodopera agricola, la tariffazione e il versamento dei contributi, nonché l’estratto conto aziendale ( c.d DMAG).

Pertanto, è stato introdotto il CIDA (cioè Codice Identificativo Denuncia Aziendale) che, è un codice numerico attribuito direttamente dalla procedura a seguito della approvazione della denuncia aziendale trasmessa telematicamente dal contribuente, e tramite questo codice è possibile identificare l’azienda.

La nuova certificazione di malattia, le sanzioni disciplinari

Dal 1° febbraio 2011 sono scattate le sanzioni disciplinari per i medici del Servizio Sanitario Nazionale o con questo convenzionati, che rilasciano ancora i certificati di malattia in forma cartacea. Nella circolare n.1 del 23 febbraio 2011 il Dipartimento della Funzione Pubblica intende fornire ulteriori indicazioni circa la trasmissione per via telematica dei certificati di malattia e degli attestati medici per la giustificazione delle assenze per malattia dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

I sindacati, oltre a evidenziare che già dal primo giorno di applicazione della normativa notevoli problemi sono stati evidenziati dai medici di famiglia nel procedimento adottato dagli istituti previdenziali dovuti anche a carenze infrastrutturali che si sono direttamente ripercossi sull’utenza, nelle settimane scorse, hanno evidenziato tutte le anomalie del servizio tanto che hanno confermato il loro dissenso sulle sanzioni definite sproporzionate e offensive, arrivando a dare ai propri legali il mandato di valutare gli spazi per un ricorso ai giudici europei.

L’attuale normativa sulle mansioni particolarmente usuranti

Proprio in questo periodo è all’ordine del giorno un decreto proposto dal governo che intende fare finalmente chiarezza, oltre a definire regole certe, sull’annosa questione del lavoro usurante e delle regole previdenziali associate.

A questo proposito possiamo ricordare che, in base alla legge n. 247 del 2007, esistono diversi profili di lavoro definito come usurante, decreto 19 maggio 1999. In effetti, si parte dalla figura della mansione particolarmente usurante fino a quella del dipendente notturno, dal lavoratore impiegato nella linea cosiddetta catena per arrivare ai conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone.

Secondo l’attuale normativa, ai fini dell’individuazione delle mansioni particolarmente usuranti e della determinazione delle aliquote contributive da definire secondo criteri attuariali riferiti all’anticipo dell’età pensionabile e finalizzate alla copertura dei conseguenti oneri, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale devono individuare le mansioni e determinare le aliquote contributive secondo diverse considerazioni, ovvero l’attesa di vita al compimento dell’età pensionabile, della prevalenza della mansione usurante, la mancanza di possibilità di prevenzione, della loro compatibilità fisicopsichica in funzione dell’età, l’elevata frequenza degli infortuni, l’età media della pensione di invalidità, il profilo ergonomico e l’esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici individuati secondo la normativa di prevenzione vigente.

Assunzioni obbligatorie, ripristinata la quota di riserva

 Finalmente via libera al disegno di legge che rimette a posto la quota di riserva del 7% sul collocamento obbligatorio riservato alle persone con disabilità nelle aziende, pubbliche e private,  con più di 15 dipendenti grazie al voto in commissione Lavoro e previdenza sociale del Senato in sede deliberante.

Il testo interpreta il senso della norma che aveva previsto un diritto di priorità per orfani e vedove di vittime del terrorismo, precisando che non viene intaccata la quota stabilita per legge a favore delle persone con disabilità.

In effetti, con il provvedimento approvato in Senato ora il quarto periodo del comma 2 dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, introdotto dall’articolo 5, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, si interpreta nel senso che il superamento della quota di riserva di cui all’articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, ivi richiamata, deve in ogni caso avvenire, per le amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l’anno di riferimento e che resta comunque ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva in quanto ad esclusivo beneficio dei lavoratori disabili.

Governo, in arrivo il decreto sui lavori usuranti

Lo scorso 28 gennaio il governo aveva inviato alle parti sociali lo schema del nuovo decreto che intende finalmente risolvere l’annosa questione sui lavori usuranti, così come definito dalla delega presente sul Collegato lavoro.

In base al testo avranno la possibilità di chiedere l’accesso alla pensione anticipata i lavoratori che erano già identificati dal decreto Salvi del 1999, o almeno secondo l’agenzia di stampa Ansa, i lavoratori che svolgono lavoro notturno, quelli che prestano la loro attività alla linea catena e i conducenti di veicoli con capienza non inferiore ai nove posti.

Per la precisione, sempre secondo l’Ansa, avranno questa possibilità i lavoratori che fanno almeno 64 notti con i requisiti maturati dal luglio 2009, 78 per chi li ha maturati tra il 2008 e la prima metà del 2009.

Inpdap, in arrivo il conguaglio fiscale

L’Inpdap, con la nota operativa n. 10, ha stabilito la procedura finalizzata al conguaglio d’imposta per i pensionati che percepiscono una prestazione pensionistica dall’Istituto previdenziale del settore pubblico.

Secondo le indicazioni dell’Inpdap il debito d’imposta risultante dal conguaglio fiscale dell’anno reddituale 2010 – completato dall’Inpdap entro il 28 febbraio 2011 – verrà recuperato in un’unica soluzione mediante ritenuta sulla rata di pensione del mese di marzo con l’eccezione in caso di incapienza.

In questo caso, l’eventuale parte eccedente sarà trattenuta con le successive rate di pensione secondo le modalità riportate nella  nota Inpdap applicando l’interesse dello 0,50% mensile per le pensioni di importo superiore a 18.000 euro annui lordi.

L’Inpdap ha definito differenti linee guida tenendo conto del conguaglio positivo (credito) o negativo (debito).

Inps, il cumulo del lavoro prestato all’estero

Per gli effetti normativi derivanti dall’entrata in vigore dei nuovi regolamenti comunitari, l’Inps, mediante la sua circolare n. 41 del 25 febbraio 2011, ha informato le proprie strutture e i lavoratori interessati che per l’accredito e il riscatto, rispettivamente, dei periodi corrispondenti al congedo di maternità ed al congedo parentale, collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, è superata la condizione dei cinque anni di contribuzione effettiva italiana richiesti all’atto della domanda.

L’inps, mediante la sua circolare, ricorda che dal 1° maggio del 2010 le norme di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale dei 27 Stati membri dell’Unione europea, costituite dai regolamenti CEE nn. 1408 del 14 giugno 1971 e 574 del 21 marzo 1972, sono state sostituite dalle norme di coordinamento del regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e del regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009.

Avvocati dipendenti dell’Inpgi: novità

 L’INPGI con comunicato del 2 marzo 2011 ha reso noto che il Consiglio Nazionale Forense ha deliberato la reiscrizione di tre avvocati che patrocinavano direttamente le cause per l’Inpgi, cioè l’ente per cui lavorano, nell’elenco speciale aggiunto degli Avvocati di Roma.

Nel 2001 l’Ordine degli avvocati di Roma aveva ritenuto che gli avvocati dipendenti degli Enti privatizzati non potessero essere assimilati agli avvocati dipendenti degli Enti pubblici.

Pertanto il contenzioso era stato affidato ad avvocati esterni, nonostante la redazione degli atti fosse portata avanti dall’avvocatura interna dell’INPGI.